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PIANO MIRATO DI PREVENZIONE (PMP)
STRESS LAVORO CORRELATO
Documento di Buone Pratiche nel settore bancario

REGIONE TOSCANA

. INTRODUZIONE
Il presente documento base del PMP intende fornire indicazioni per verificare la corretta conduzione del processo di VdR da SLC nel settore bancario, con le conseguenti misure correttive e di miglioramento, realizzando una check list di autovalutazione ad uso del DdL, come previsto dal modello nazionale del PMP, e al contempo per procedere a verifiche omogenee da parte dell’organo di vigilanza mediante una seconda check list, concettualmente collegata alla prima. Si è anche ritenuto di portare all’attenzione delle parti sociali, in termini di «buona pratica», numerosi spunti utili a migliorare la qualità della VdR (processo) e l’efficacia delle misure correttive e di miglioramento (esito).

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LEGGE REGIONALE  Toscana 4 giugno 2021, n. 18

Disposizioni per la tutela e la sicurezza del lavoro dei lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali.

Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Accordi di collaborazione
Art. 3 - Programmazione
Art. 4 - Lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali
Art. 5 - Relazione al Consiglio regionale
Art. 6 - Norma finanziaria

 PREAMBOLO

Il Consiglio regionale Visto l’articolo 35 e l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione; .....

Art. 1
Oggetto
1. La Regione Toscana nel perseguimento della fi nalità prioritaria del diritto alla tutela della dignità del lavoratore e del diritto alla sicurezza dei luoghi di lavoro, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), dello Statuto, con la presente legge detta disposizioni per incrementare la tutela e la sicurezza del lavoro dei lavoratori organizzati dalle imprese mediante programmi e piattaforme digitali, prescindendo dalla tipologia del contratto di lavoro sottoscritto, nonché la salute e sicurezza della collettività nel caso di prestazioni svolte in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

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RegioneToscanaREGIONE TOSCANA

 

 

ORDINANZA 40 del 22 aprile 2020

 COVID-19 - Disposizioni per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati.

 

Disposizioni per la tutela della salute degli operatori (lavoratori dipendenti sia pubblici che privati, distaccati, autonomi, fornitori e subfornitori, noli a caldo ecc...) nei cantieri temporaneio mobili sia pubblici che privati

Premessa

Le presenti disposizioni si applicano a tutti i cantieri in corso, ai cantieri sospesi di cui sarà disposta lariapertura durante lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario, ai cantieri la cui consegna dei lavoriavverrà durante lo stato di emergenza.I cantieri in corso devono adeguarsi alle disposizioni di seguito indicate entro sette giorni dallapubblicazione della presente ordinanza, anche al fine di evitare l’interruzione dei lavori; i cantieri sospesi e icantieri la cui consegna dei lavori avverrà durante lo stato di emergenza si adeguano alle presentidisposizioni prima dell’apertura, al momento in cui sarà consentita la ripresa della relativa attività.

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Misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.
Revoca della ordinanza n.38/2020 e nuove disposizioni

RegioneToscanaREGIONE TOSCANA

 

 

 

03 Maggio 2020

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 32 e 117, comma 3, della Costituzione; ....

.....

ORDINA


ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’articolo 3, comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, le seguenti misure di contenimento per tutti gli ambienti di lavoro esclusi quelli sanitari e i cantieri.
Le presenti disposizioni si applicano anche a tutti gli uffici pubblici e privati, alle libere professioni e a tutti i lavoratori autonomi.
Attività di monitoraggio della siero prevalenza Al fine di valutare le migliori azioni di prevenzione della diffusione del virus ambienti di lavoro, il datore di lavoro dovrà assicurare la propria disponibilità a quando necessari, e informazioni ai dipendenti e collaboratori dell’azienda volontariamente sottoporsi allo screening sierologico, secondo le modalità definite Ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Toscana.

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Regione Toscana

REGIONE TOSCANA

 

 

 

Ordinanza del 18 aprile 2020 su misure di contenimento sulla diffusione del viru COVID-19 negli ambienti di lavoro

Allegato1 - contenimento della diffusione del virusCOVID-19 negli ambienti di lavoro

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visti gli articoli 32 e 117, comma 3, della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Toscana;  ..........

ORDINA

ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanitàpubblica e dell’articolo 3, comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante “Misure urgentiper fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, le seguenti misure di contenimento pertutti gli ambienti di lavoro esclusi quelli sanitari, i cantieri e le aziende di tutti i servizi pubblicilocali, che hanno sempre assicurato lo svolgimento dei servizi applicando il Protocollo condivisodel 14 marzo 2020 richiamato in premessa.

Attività di monitoraggio della siero prevalenza

Al fine di valutare le migliori azioni di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 negliambienti di lavoro, il datore di lavoro dovrà assicurare la propria disponibilità a garantire spazi,quando necessari, e informazioni ai dipendenti e collaboratori dell’azienda che intendanovolontariamente sottoporsi allo screening sierologico, secondo le modalità definite dalle specificheOrdinanze del Presidente della Giunta della Regione Toscana.