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Ultimo aggiornamento: 27aprile 2020
EMERGENZA COVID19 - VALIDAZIONE STRAORDINARIA ART.15 COMMA 3 D.LGS 18/2020
VALIDAZIONI CON ESITO POSITIVO
La lista pubblicata è riferita esclusivamente ai singoli modelli di dpi validati in deroga dall’Inail sulla base della documentazione trasmessa dal produttore/importatore. Si precisa che la validazione in deroga dell’Inail è riferita esclusivamente ai singoli modelli di dpi considerati e non è estensibile in alcun modo all’intera produzione/importazione di altri modelli (anche della stessa serie) di dpi da parte delle aziende/ditte indicate.
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28 aprile 2020 GIORNATA MONDIALE
PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO
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Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro
14 marzo 2020
Oggi, sabato 14 marzo 2020, è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”. Il Protocollo è stato sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali. Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo.
Premessa
Il documento, tenuto conto di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro.
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in questo momento così difficile per il nostro Paese, in cui la grave emergenza sanitaria, dovuta al diffondersi del COVID19, ha imposto a tutti i cittadini di modificare le proprie abitudini e stili di vita, il Governo e tutte le Istituzioni fanno appello a ogni singolo cittadino affinché si assuma responsabilità civile e solidarietà, al fine di evitare la diffusione dell’infezione e contenere il fenomeno.
Ed è per questo motivo che ora, più che mai, è necessario innalzare il livello di attenzione per prevenire il diffondersi del virus e salvaguardare, la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori che in molti settori, sono a tutt’oggi chiamati a svolgere la propria attività così come previsto nell’ultimo DPCM dell’11 marzo 2020 (allegati 1 e 2).
Ricordiamo, quindi, a tutti i RLS che, nel rispetto di quanto previsto nell’ultimo DPCM, dell’11 marzo 2020, in modalità di confronto e consultazione da parte del Datore di lavoro, in collaborazione con l’RSPP e il Medico competente (ove già previsto), in ordine alle attività produttive e professionali che non risultino sospese (allegato 1 e 2 del DCPM, 11 marzo 2020), sia necessario assumere protocolli di sicurezza anti contagio – che prevedano, almeno, la distanza minima tra soggetti (anche nei locali della mensa aziendale), ma anche, sulla base delle valutazioni di maggior tutela, l’adozione di interventi di natura organizzativa, la distribuzione di specifici dispositivi di protezione individuale, adeguate e specifiche misure igienico sanitarie e, sempre, una costante e ripetuta sanificazione degli ambienti di lavoro.
Laddove, pertanto, non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro, come principale misura di contenimento, sarà necessario che i datori di lavoro si adoperino per individuare soluzioni di prevenzione adeguate, e se necessario, diversificate e, comunque, specifiche, tra le quali il fornire strumenti di protezione individuale (art. 1, punto 7, lettera d) del DCPM, 11 marzo 2020) o soluzioni alternative (nel caso non siano ad ora reperibili) che garantiscano la massima tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art.2087 c.c.).
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Fra i REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO
Nell'ALLEGATO IV del D.Lgs 81/08 al punto
1.13. Servizi igienico assistenziali
1.13.1. Acqua
1.13.1.1. Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi.
1.13.1.2. Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell’acqua devono osservarsi le norme igieniche atte ad evitarne l’inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie.
1.13.2. Docce
1.13.2.1. Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono.
1.13.2.2. Devono essere previsti locali per docce separati per uomini e donne o un’utilizzazione separata degli stessi. Le docce e gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro.
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