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Sentenza

Mancata formazione e omessa vigilanza sul corretto uso del telaio di sicurezza anti-ribaltamento.

Cassazione Penale, Sez. 4, 22 agosto 2023, n. 35278

 

L’imputato, nella qualità di datore di lavoro, è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all’art. 589 c.p. per avere cagionato la morte del lavoratore per colpa, consistita in negligenza e imperizia, e per violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in particolar modo per non aver informato adeguatamente e sufficientemente la vittima sui rischi riferiti alle sue mansioni e ai possibili danni, nonché alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda, altresì non vigilando in ordine all’uso e all’osservanza dei dispositivi di protezione e sulle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, ed in specie sul corretto uso del telaio di sicurezza anti-ribaltamento del quale era dotato il trattore oggetto dell’infortunio, non essendo risultato conforme alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della normativa comunitaria, in particolar modo perché carente di cinture di sicurezza ancorate alla parte fissa del trattore.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato.

Il ricorso è manifestamente infondato.
Nel caso di specie può senz’altro ritenersi che la Corte territoriale abbia fornito una chiara rappresentazione degli elementi di fatto considerati nella propria decisione, oltre che della modalità maggiormente plausibile in cui è da ritenersi si sia verificato l’evento mortale.
E’ stato, infatti, adeguatamente esplicato, con ragionamento congruo ed esente da ogni illogicità, come – in antitesi a quanto ritenuto dal ricorrente – non possano esservi dubbi di sorta in ordine al fatto che, per come giudizialmente accertato: il terreno teatro del sinistro, su cui il lavoratore stava svolgendo il lavoro di erpicatura, presentava una non irrilevante pendenza media del 25%, peraltro presentandosi nel giorno dell’incidente come particolarmente fangoso, e quindi imponendo l’adozione di una particolare cautela nell’espletamento del lavoro; l’arco di protezione anti-ribaltamento presente sulla trattrice utilizzata dalla vittima era abbassato e addirittura fermato con appositi ganci, senza che vi fosse alcun presidio di trattenuta del conducente sul sedile di guida; il mezzo aveva effettuato una rotazione non di soli 90 gradi, per come ritenuto dal ricorrente, bensì di 270, per come evincibile dalla posizione di quiete finale assunta dalla trattrice e dal corpo della vittima, considerato che, ove il mezzo si fosse semplicemente adagiato sul lato sinistro, con rotazione di soli 90 gradi, “il corpo del suo conducente avrebbe dovuto essere semplicemente ed invariabilmente solo scaricato indenne nel detto lato sinistro e giammai sovrastato e sepolto dallo stesso”.....

Testo - Sentenza