RLS

  • “RLS & la Vigilanza”

     Tratto dal Seminario SIRS Bologna 19 Novembre 2012

    Un intervento dal titolo “RLS e la Vigilanza”, a cura di Leonildo Morisi, fa inoltre un sunto dei compiti del RLS, sottolineando le sue funzioni proprie di controllo, promozione e vigilanza.
     
    L’intervento inizia con un excursus storico sulla gestione della sicurezza sul lavoro in Italia, ad esempio con riferimento al fatto che“tra il 1946 e il 1955 gli infortuni sul lavoro in Italia passarono da circa 439.000 casi ad oltre 1.104.455” o alla normativa  approvatanegli anni ’50 cercando di “garantire la sicurezza dei lavoratori ‘ignoranti’ attraverso la sola prevenzione tecnica”. Si ricorda in particolare la funzione assegnata all’Ispettorato del Lavoro di “accertare l’applicazione della normativa sulla sicurezza e fare rapporto al magistrato inquirente”.
  • Ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

     unitaria rls rlstin questo momento così difficile per il nostro Paese, in cui la grave emergenza sa­nitaria, dovuta al diffondersi del COVID19, ha imposto a tutti i cittadini di modifi­care le proprie abitudini e stili di vita, il Governo e tutte le Istituzioni fanno appel­lo a ogni singolo cittadino affinché si assuma responsabilità civile e solidarietà, al fine di evitare la diffusione dell’infezione e contenere il fenomeno.
    Ed è per questo motivo che ora, più che mai, è necessario innalzare il livello di at­tenzione per prevenire il diffondersi del virus e salvaguardare, la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori che in molti settori, sono a tutt’oggi chiamati a svolgere la propria attività così come previsto nell’ultimo DPCM dell’11 marzo 2020 (allegati1 e 2).
    Ricordiamo, quindi, a tutti i RLS che, nel rispetto di quanto previsto nell’ultimo DPCM, dell’11 marzo 2020, in modalità di confronto e consultazione da parte delDatore di lavoro, in collaborazione con l’RSPP e il Medico competente (ove già previsto), in ordine alle attività produttive e professionali che non risultino sospese(allegato 1 e 2 del DCPM, 11 marzo 2020), sia necessario assumere protocolli di sicurezza anti­ contagio – che prevedano, almeno, la distanza minima tra soggetti(anche nei locali della mensa aziendale), ma anche, sulla base delle valutazioni di maggior tutela, l’adozione di interventi di natura organizzativa, la distribuzione dispecifici dispositivi di protezione individuale, adeguate e specifiche misure igieni­co sanitarie e, sempre, una costante e ripetuta sanificazione degli ambienti di lavo­ro.
    Laddove, pertanto, non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro, come principale misura di contenimento, sarà necessario che i datori di lavoro si adoperino per individuare soluzioni di prevenzione adeguate, e se necessa­rio, diversificate e, comunque, specifiche, tra le quali il fornire strumenti di protezione individuale (art. 1, punto 7, lettera d) del DCPM, 11 marzo 2020) o solu­zioni alternative (nel caso non siano ad ora reperibili) che garantiscano la massimatutela della salute e sicurezza sul lavoro (art.2087 c.c.).

  • Appello alla Partecipazione al VOTO

    Riceviamo e pubblichiamo

    Appello alla Partecipazione al VOTO

    Referendum Costituzionale

    4 Dicembre 2016

     

    Negli ultimi anni la condizione oggettiva delle Lavoratrici e dei Lavoratori ha subito un arretramento notevole sia sul versante economico e sia su quello delle tutele e dei diritti del lavoro a seguito del liberismo imperante che governa i Paesi economicamente avanzati come la nostra Italia.

    Con l'attribuzione di ulteriori poteri decisionali al Governo centrale, proposta nel DDL Boschi “ControRiforma Costituzionale”, oggetto del Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, si fa in modo di accentuare l'erosione dei poteri popolari a favore dei poteri forti come la finanza e le banche speculative .

    La prima parte della nostra Costituzione, i principi sul lavoro, sulla salute, sull'ambiente, da tempo viene devastata dalle leggi ordinarie orchestrate dai governi.

    Come libertà di licenziamento, abolizione nei fatti dello Statuto dei Lavoratori, introduzione dei voucher.

  • Attivo nazionale del delegati RLS

     

    “Venerdì 22 marzo a Firenze, alla Leopolda, abbiamo convocato l’assemblea di 1500 delegati e rappresentanti per la sicurezza di Cgil e Uil. Diremo basta alle morti sul lavoro, tema sul quale verrà proclamato uno sciopero nazionale con manifestazioni territoriali che si terrà nel mese di aprile.

    L'appuntamento del 22 sarà anche l’occasione per discutere del tema della rappresentanza sindacale”. Ad affermarlo, in una nota, i segretari generali di Cgil e Uil Maurizio Landini e PierPaolo Bombardieri.

    “Cgil e Uil - annunciano infine Landini e Bombardieri - torneranno di nuovo in piazza a Roma sabato 20 aprile 2024 per una grande manifestazione nazionale per il diritto alla salute, a partire dalla difesa e dal rilancio del servizio sanitario nazionale pubblico, dal finanziamento delle leggi sulla non autosufficienza, e dalla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Infine, per una vera riforma fiscale e un aumento reale dei salari”

     

    leopolda 2024

    Link Cgil Nazionale

  • Chi e' RLS?

    IL Rappresentate dei lavoratori per la Sicurezza

     Articoli 47 - "Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza" e 48 - "Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale"

     

    • In tutte le aziende o unità produttive, è eletto o nominato il rappresentante per la sicurezza (RLS);

    • esiste un numero minimo di RLS ( 1 sino a 200 dipendenti, 3 da 201 a 1.000 e 6 oltre i 1.000 dipendenti);

    • fino a 15 dipendenti, il RLS può essere individuato su base territoriale o di comparto produttivo, nelle aziende con più di 15 dipendenti, il RLS è eletto dai lavoratori;

    • il RLS può essere nominato a livello territoriale (RLST) o di comparto produttivo e a livello di “Sito” (es. porti, centri siderurgici, cantieri, …);

    • il RLS deve essere formato (minimo 32 ore iniziali, di cui 12 ore di rischi specifici presenti in azienda) e disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico;

    • il RLS è strumento di consultazione e partecipazione. Consente la consultazione dei lavoratori. La sua stessa elezione vuole promuovere e sostenere un clima partecipativo.

    • Convegno - OLTRE LA SENTENZA

      LogoCgilFI
       

       

       

       OLTRE LA SENTENZA DI CASSAZIONE N. 38914 

      22 GENNAIO 2024 - ORE 15,00

      Salone Di Vittorio, Borgo dei Greci 3

      CGIL - Firenze

      La tutela degli RLS/RLST nello svolgimento delle loro funzioni Art. 50 T.U 81/08 e S.M.I

      20240122 Iniziativa sicurezza

       

      INTRODUCE
      GIANCARLA CASINI, S
      egreteria CdLM Firenze

      TAVOLA ROTONDA

      Coordina
      LAURA SCALIA, Resp. Dipa. SSL CdLM Firenze

      Ne parliamo con

      GABRIELLA DEL ROSSO, Avvocata Studio Legale;

      GIOVANNI DE PAULIS, Direttore dell’Ispettorato d’Area Metropolitana di Firenze;

      MAURO LUIGI, Dir. ASL Centro Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;

      SILVIA LELLI, Antropologa, Università di Firenze

      INTERVENTI RLS/RLST

       

      CONCLUDE
      BERNARDO MARASCO,Segretario della CdLM Firenze

       Scarica il volantino

       

       

    • Formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

      Oggetto: Ore di frequenza obbligatoria per i partecipanti ai corsi di formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), di cui all’art. 37, co. 11, del d.lgs. n. 81/2008. Seduta dellaCommissione del 29 maggio 2023.

      Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

      La Regione autonoma della Sardegna – Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione, in merito:
      “all’obbligo di frequenza, per i partecipanti ai corsi di formazione per RLS, del 100% delle ore minime stabilite dall’art. 37 D.Lgs n. 81/08 c. 11: La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali” e, in particolare: “(...) se la frequenza al corso di formazione obbligatoria per RLS deve rispettare
      pedissequamente quanto previsto dalla norma senza ammettere alcuna assenza, o se, per similitudine con i corsi di formazione per altre figure della sicurezza, può essere ammessa l’assenza del 10% rispetto alla durata minima del corso di 32 ore stabilita dal d.lgs. n. 81/2008”.
      Al riguardo, premesso che:
      - l’articolo 37, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, al comma 1, prevede che: “Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza,
      anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

    • INFORMATIVA: STRESS CORRELATO AL LAVORO

       

      Informativa stress versione stampa dicembre2023

       

      STRESS CORRELATO AL LAVORO:‬ INFORMATIVA RIVOLTA AI DATORI DI‬

      LAVORO E ALLE FIGURE AZIENDALI DELLA‬ PREVENZIONE

      l‬l ‭presente‬ ‭documento,‬ ‭prodotto‬ ‭dal‬ ‭Gruppo‬ ‭Tematico‬ ‭Regionale‬ “Ergonomia‬ ‭e‬ ‭Stress‬ ‭Correlato‬‭ al‬‭ Lavoro”,‬‭ contiene‬‭ primi‬‭ indirizzi‬ finalizzati‬ ‭a‬ ‭richiamare ‬‭l’attenzione‬‭ delle‬‭ aziende‬‭ sulla‬‭ necessità‬‭ di‬ una‬‭ corretta‬‭ gestione‬‭ dei‬‭ rischi‬‭psico-sociali‬‭ e ‬‭dello‬‭ stress‬‭ correlato‬ al‬ ‭lavoro‬ ‭nei‬ ‭contesti‬ ‭produttivi,‬ ‭e videnziando,‬ ‭nel‬ ‭contempo,‬ l’importanza‬ ‭di‬ ‭un‬ ‭aggiornamento‬ ‭della‬ ‭valutazione‬ ‭del‬ ‭rischio‬ stress‬ ‭in‬ ‭conseguenza‬ ‭degli‬ ‭importanti‬ ‭cambiamenti‬ ‭sociali‬ ‭ed‬ economici intervenuti con la pandemia da virus SARS CoV-2.‬
      Tale‬ ‭invito‬ ‭viene‬ ‭proposto‬ ‭a‬ ‭tutte‬ ‭le‬‭aziende,‬‭qualora‬‭non‬‭abbiano‬ già‬ ‭provveduto‬ ‭all’aggiornamento‬ ‭a‬ ‭partire‬ ‭dall’anno‬ ‭2022,‬ ‭anche‬ indipendentemente‬‭ dai‬‭ casi‬‭ indicati‬‭ dall’art.‬‭29,‬‭ comma‬‭ 3 ‬‭del‬‭D.Lgs.‬ 81/2008‬ ‭(‬ ‭modifiche‬‭ del‬‭ processo‬‭ produttivo‬‭ o‬‭ dell’‬‭organizzazione‬ del‬‭ lavoro‬‭ significative‬‭ ai‬‭ fini‬‭ della‬‭ salute‬‭ e‬‭ sicurezza‬‭ dei‬‭ lavoratori‬‭ o‬ evoluzione‬ ‭della‬ ‭tecnica,‬ ‭della‬ ‭prevenzione‬ ‭o‬ ‭della‬ ‭protezione‬ ‭o‬ verificarsi‬ ‭di‬ ‭infortuni‬ ‭significativi‬ ‭o‬ ‭evidenze‬ ‭derivanti‬ ‭dalla‬ sorveglianza‬ ‭sanitaria).‬ ‭

      A‬ ‭tal‬ ‭proposito,‬ ‭si‬ ‭ricorda‬ ‭che‬ ‭il‬ Coordinamento‬‭ Tecnico‬‭ Interregionale‬‭ della‬‭ Prevenzione‬‭ne i‬‭ luoghi‬ di‬ ‭Lavoro‬ ‭nel‬ ‭documento‬ ‭“Indicazioni‬ ‭per‬ ‭la‬ ‭corretta‬ ‭gestione‬ ‭del‬ rischio ‬‭ e‬‭ per‬‭ l’attività‬‭ di‬‭ vigilanza‬‭ alla‬‭ luce‬‭ della‬‭ lettera‬‭ circolare‬‭ del‬ 18‬‭novembre‬‭ 2010‬‭ del‬‭ Ministero‬‭ del‬‭ Lavoro ‬‭e ‬‭delle‬‭ Politiche‬‭ Sociali”‬ propone‬‭ di‬‭ ripetere‬‭ periodicamente ‬‭–‬‭ indicativamente‬‭ ogni‬‭ 2‬‭ anni‬‭ la‬ ‭valutazione‬ ‭del‬ ‭rischio‬ ‭stress‬ ‭correlato‬ ‭al‬ ‭lavoro‬ ‭anche‬ ‭in‬ situazioni di rischio basso e assenza dei casi previsti dall’art. 29.‬
      La‬‭ motivazione‬‭ di‬‭ tale‬‭ suggerimento,‬‭ come ‬‭sopra ‬‭richiamato,‬‭ deriva‬ da‬ ‭alcune‬ ‭considerazioni‬ ‭sui‬ ‭mutamenti‬ ‭sociali‬ ‭ed‬ ‭economici‬ intervenuti‬ ‭a‬ ‭seguito‬ ‭della‬ ‭pandemia‬ ‭e‬ ‭di‬ ‭altri‬ ‭eventi‬ ‭che‬ ‭si‬ ‭sono‬ susseguiti,‬ ‭come‬‭ la‬‭ guerra‬‭ in‬‭ Europa,‬‭ la‬‭ crisi‬‭ energetica‬‭ da‬‭ questa‬ indotta‬ ‭con‬ ‭l’aumento‬ ‭dei‬ ‭costi‬ ‭delle‬ ‭materie‬ ‭prime‬ ‭e‬ ‭dei‬ ‭beni‬ ‭di‬ consumo,‬‭ l’acuirsi‬‭ degli‬‭ effetti‬‭ dei‬‭ cambiamenti‬‭ climatici.‬‭ Si‬‭ tratta‬‭ di‬ fattori‬ ‭che,‬ ‭oltre‬‭ ad‬‭ alimentare‬‭ l’insicurezza‬‭ sociale‬‭ e‬‭ incrementare‬ le‬ ‭disuguaglianze‬ ‭in‬ ‭termini‬ ‭di‬ ‭salute,‬ ‭possono‬ ‭avere‬ ‭determinato‬ delle‬ ‭ripercussioni‬ ‭su‬ ‭molte‬ ‭realtà‬ ‭aziendali‬‭ anche‬‭ con‬‭ effetti‬‭ sulla‬ salute e sicurezza dei lavoratori.‬
      Si‬ ‭sottolinea,‬ ‭inoltre,‬ ‭come‬ ‭la‬ ‭pandemia‬ ‭abbia‬ ‭indubbiamente‬ comportato‬ ‭significative‬ ‭modifiche‬ ‭nell’organizzazione‬ ‭del‬ ‭lavoro‬ anche‬ ‭in‬ ‭relazione‬ ‭all’incremento‬ ‭dell’utilizzo‬ ‭di‬ ‭tecnologie‬ informatiche‬ ‭(es.‬ ‭telelavoro,‬ ‭smart-working,‬ ‭incontri‬ ‭on-line‬ ‭da‬ remoto, formazione attraverso webinar, ecc.).‬

    • Interpretazione corretta art. 47 - RLS

       

      Oggetto: in merito “all’interpretazione corretta art. 47 dei commi 2 ed 8 del T.U. Sicurezza sul Lavoro, D.Lgs. 81/2008”.

      Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

      Seduta della Commissione del 22 giugno 2023.

      in particolare:
      1. Il comma 2 prevede che [ndr. in] tutte le aziende o unità produttive, [ndr. sia] eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Nel caso in cui l’azienda abbia diverse unità produttive, come nel caso specifico della catena dei supermercati, è obbligatoria la nomina di un RLS in ogni unità produttiva autonoma? Tenendo presente anche, che le unità produttive si trovano dislocate in due regioni diverse ed hanno tutte tra i trenta ed i cento dipendenti per ogni sede?

      2. Nel caso in cui la stessa azienda “supermercato”, occupi tra i duecento ed i mille dipendenti complessivi nelle diverse unità produttive, e quindi il numero minimo degli RLS sia di tre,
      con quali criteri vengono individuati gli stessi, qualora nelle singole unità produttive si proceda alla loro nomina e venga quindi superato detto numero minimo? Nel caso specifico, l’azienda ha accolto la nomina dei tre RLS escludendo gli ulteriori regolarmente eletti, creando una scelta comoda da parte dell’azienda”.
      Al riguardo, premesso che:
      - l’articolo 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Definizioni”, al comma 1, lettera i) definisce il “rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” come: “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro” e alla successiva lettera t) definisce “unità produttiva” lo “stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”;

    • L'IMPORTANTE E' LA SALUTE

      Assemblea Nazionale RLS FIOM

       

      L'Importante è la SALUTE

      INVITO ALLA PARTECIPAZIONE

       Ass.Naz.RLS FIOM

       

    • Punto di ascolto

      Punto di ascolto

      I datori di lavoro o i loro consulenti, i medici competenti, i RLS ed i lavoratori delle microimprese del territorio possono rivolgersi a questo sportello per avere:

      • Chiarimenti sulle norme di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro;
      • Risposte a problematiche relative alle interpretazioni delle norme;
      • Indicazioni sui sistemi di protezione collettiva e individuale dei lavoratori;
      • Informazioni sulle norme di buona tecnica e buone prassi;
      • Indicazioni sulle iniziative pubbliche in materia;
      • Promozione e diffusione delle procedure semplificate per la valutazione dei rischi.

            Potete contattarci per telefono o richiedere un appuntamento al numero verde


      dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.00
      il lunedì e il giovedì dalle 15.00 alle 17.00

      Il lunedì e il giovedì, dalle 15.00 alle 17.00, sono anche i giorni dedicati agli incontri con gli utenti che ne faranno richiesta.

      Per avere risposte dirette alle vostre domande potete inoltre utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

    • Responsabilità Penale del RLS?

      Osservazioni e dibattito sulla sentenza della Cassazione Penale, Sez. 4, 25 settembre 2023, n. 38914

      tratto da: Rivista Ambiente e Lavoro 2023

      Come era prevedibile la sentenza della Cassazione penale n. 38914 del 25 settembre 2023 ha determinato l’avvio di un esteso dibattito che vede coinvolti in prima istanza proprio le figure che svolgono le attività di RLS e RLST.
      Con questa nuova breve nota non propongo chiarimenti o interpretazioni ma tento di fare un primo punto sullo stato del dibattito.

      Dopo le prime prese di posizione fortemente preoccupate per il contenuto della sentenza, per le implicazioni e le conseguenze che questo pronunciamento può determinare nel mondo degli RLS, un articolo di Rolando Dubini, avvocato esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ha evidenziato il doppio ruolo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza che in questa azienda è anche componente del consiglio di amministrazione.
      Effettivamente nella sentenza di primo grado nei confronti di questo RLS si parlava espressamente della sussistenza della posizione di garanzia e, quindi, di “cooperazione colposa” con il datore di lavoro dell’azienda, in quanto rivestiva il ruolo di RLS ma anche quello di membro del consiglio di amministrazione dell’azienda.
      Nella sentenza della Corte di Cassazione questo aspetto non appare mentre si parla espressamente di omissione da parte del RLS nell’esercizio delle attribuzioni previste dall’art. 50 del D.Lgs. 81/08.

    • RISCHI PSICOSOCIALI: RUOLO DEL RLS

      Seminario

      RISCHI PSICOSOCIALI: RUOLO DEL RLS

       

      Mercoledì 24 maggio 2017 - Ore 9.00 – 13.00
      MILANO – V.le G. D’Annunzio, 15
      Centro per la Cultura della Prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita

      Milano Locandina 24 MAGGIO 2017Scarica Locandina