Edilizia
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CHI E’ IL COMMITTENTE?
É il soggetto per conto del quale viene realizzata l’intera opera (es. il proprietario, l’amministratore di condominio, il locatario) che, al fine di realizzare o ripristinare un’opera edile, decide di affidare i lavori ad un’impresa o ad uno o più lavoratori autonomi.
Se il Committente delega tutti od alcuni dei propri compiti, sgravandosi dalle responsabilità connesse, dovrà designare la figura del Responsabile dei Lavori, soggetto qualificato e competente, che deve avere la possibilità di decidere autonomamente nello svolgimento dei compiti a lui delegati.
PERCHÉ RESPONSABILIZZARE IL COMMITTENTE
Il testo di legge responsabilizza il committente in quanto “motore economico” dell’opera e, quindi, colui che per primo ha il compito di effettuare talune valutazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. E’ il committente, infatti, che sceglie le imprese sulla base dei loro requisiti tecnico-professionali, concorda con il suo progettista i capitolati d’appalto, entrando spesso nel merito delle soluzioni tecnico-operative (es: presenza ed entità dei ponteggi, utilizzo delle piattaforme di lavoro aereo, ecc) e, non per ultimo, affida i lavori anche sulla base di una scelta economica. In considerazione di tutto ciò, il D.Lgs. 81/08 Titolo IV capo I gli ha attribuito precise responsabilità di carattere penale ed amministrativo, mentre recenti sentenze lo hanno definito il "perno intorno al quale ruota la sicurezza nei cantieri" (Cass. Sez. III, 07.07.2003, n. 28774, Szulin)
QUALI SONO I COMPITI DEL COMMITTENTE
Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea
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I trabattelli, essendo luoghi di lavoro su superfici orizzontali, debbono essere dotati tra l’altro di idoneo parapetto che, oltre ai requisiti strutturali e dimensionali, deve possedere le caratteristiche adeguate per tener conto delle azioni trasmesse dal lavoratore in caso di appoggio contro lo stesso.
Il parapetto è costituito da:
- corrente principale,
- protezione intermedia,
- tavola fermapiede.
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- Scritto da Luca Rossi
ISPEZIONE D’USO E PERIODICA PER UN PARAPETTO PROVVISORIO
L’ispezione d’uso di un parapetto provvisorio deve essere condotta dal lavoratore che deve ispezionare, con le modalità indicate nella tabella e comunque in accordo con le istruzioni del fabbricante, mediante controllo visivo, lo stesso prima e dopo l’uso includendo ogni suo componente. Il lavoratore deve immediatamente segnalare qualsiasi difetto o inconveniente rilevato.
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Formazione per i lavoratori della Edilizia
"Nelson Mandela":
L’istruzione e la formazione sono le armi più potenti che si possono utilizzare per cambiare il mondo.