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Sanzioni disciplinari – Diritto di critica sindacale
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Sentenza
Cassazione (sez. Lavoro/23850 del 5 settembre 2024) sulla figura del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza.
I giudici hanno dichiarato illegittima la sanzione disciplinare inflitta da un’azienda a un dipendente per le sue dichiarazioni ai media in materia di incidenti sul lavoro.
La sentenza, oltre a ribadire la centralità dell’articolo 39 della Costituzione, sulla libertà di organizzazione sindacale, afferma che l’attività del RLS debba essere equiparata a quella di un rappresentante sindacale.
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Near Miss
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Il “mancato infortunio” o “near miss” sono quegli eventi che non causano lesioni o malattie ma potenzialmente potrebbero farlo (fonte Uni Iso 45001:2018).
Questo termine è utilizzato per indicare deviazioni impreviste e improvvise dalla normale ordinarietà del lavoro in presenza di situazioni che non hanno consentito il verificarsi di conseguenze negative.
In sostanza, i near miss, sono eventi potenzialmente dannosi, poiché legati alla presenza di situazioni o agenti che abbiano la caratteristica intrinseca di “pericolosità” che, per l’instaurarsi di situazioni fortuite, non ha provocato danni a persone o a cose.
In questo documento, sarà utilizzato il termine “incidente” con riferimento al “near miss” che ne è un sottoinsieme (fig. 1).
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Caduta dall'alto
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Sentenza - Cassazione Penale, Sez. 4, 11 luglio 2024, n. 27518
Caduta dall'alto: non ha alcun rilievo la natura giuridica del rapporto di lavoro tra l'appaltatrice e il lavoratore. Responsabilità del titolare dell'impresa appaltatrice
Confermata la condanna all’imputato, in qualità di legale rappresentante della impresa appaltatrice e di datore di lavoro del lavoratore deceduto, colpevole del reato di omicidio colposo con violazione della disciplina prevenzionistica in materia di infortuni sul lavoro.
Fatto
1. La Corte di Appello di Catania, con la sentenza impugnata, ha confermato la decisione del Tribunale di Ragusa la quale aveva riconosciuto A.A.in qualità di legale rappresentante della impresa appaltatrice G E D Costruzioni di A.A. Sas e di datore di lavoro del lavoratore infortunato, colpevole del reato di omicidio colposo di B.B. con violazione della disciplina prevenzionistica in materia di infortuni sul lavoro e lo aveva condannato alla pena di giustizia (anni tre di reclusione) con esclusione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
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