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Interpretazione corretta art. 47 - RLS

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Pubblicato: 06 Luglio 2023

 

Oggetto: in merito “all’interpretazione corretta art. 47 dei commi 2 ed 8 del T.U. Sicurezza sul Lavoro, D.Lgs. 81/2008”.

Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Seduta della Commissione del 22 giugno 2023.

in particolare:
1. Il comma 2 prevede che [ndr. in] tutte le aziende o unità produttive, [ndr. sia] eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Nel caso in cui l’azienda abbia diverse unità produttive, come nel caso specifico della catena dei supermercati, è obbligatoria la nomina di un RLS in ogni unità produttiva autonoma? Tenendo presente anche, che le unità produttive si trovano dislocate in due regioni diverse ed hanno tutte tra i trenta ed i cento dipendenti per ogni sede?

2. Nel caso in cui la stessa azienda “supermercato”, occupi tra i duecento ed i mille dipendenti complessivi nelle diverse unità produttive, e quindi il numero minimo degli RLS sia di tre,
con quali criteri vengono individuati gli stessi, qualora nelle singole unità produttive si proceda alla loro nomina e venga quindi superato detto numero minimo? Nel caso specifico, l’azienda ha accolto la nomina dei tre RLS escludendo gli ulteriori regolarmente eletti, creando una scelta comoda da parte dell’azienda”.
Al riguardo, premesso che:
- l’articolo 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Definizioni”, al comma 1, lettera i) definisce il “rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” come: “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro” e alla successiva lettera t) definisce “unità produttiva” lo “stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”;

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Sovraccarico Biomeccanico degli Arti

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Pubblicato: 30 Aprile 2023

Schede di rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori
nei comparti della piccola industria, dell’artigianato e dell’agricoltura – Volume III

Il terzo volume delle “Schede di rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori nei comparti della piccola industria, dell’artigianato e dell’agricoltura” scaturisce dall’esperienza del gruppo di lavoro del progetto “Realizzazione di un percorso di aggiornamento continuo sulla valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori”, varato dalla Direzione Regionale Umbria dell’Inail e al quale partecipano 15 professionisti della Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza di nove Direzioni regionali Inail e della Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza Centrale Inail.

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CONOSCERE IL RISCHIO

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Pubblicato: 06 Marzo 2022

Valutazione attuale: 5 / 5

CONOSCERE IL RISCHIO

AGENTI CHIMICI/REGOLAMENTO CLP


 

Indicazioni di pericolo

 

1. Premessa


Il regolamento CE n. 1272/2008 (CLP – Classification, Labelling, Packaging) prevede che sulle etichette dei prodotti chimici debbano figurare anche le “Indicazioni di pericolo” (Hazard statements) o “frasi H” pertinenti (art. 21), che descrivono la natura e la gravità dei pericoli posti dalla sostanza o miscela.

In particolare le Indicazioni di pericolo o frasi H, così come indicato dal regolamento CLP, sono codificate con un codice alfanumerico univoco costituito dalla lettera H e da tre numeri, di cui il primo indica il tipo di pericolo:

- 2: pericolo fisico;

- 3: pericolo per la salute;

- 4: pericolo per l’ambiente.

Gli altri due numeri corrispondono alla numerazione sequenziale dei pericoli quali esplosività (codici da 200 a 210), infiammabilità (codici da 220 a 230), ecc..

Inoltre sono previste frasi EUH valide solo nell’Unione europea.

Nelle tabelle dell’allegato II, parti da 2 a 5, del regolamento CLP sono riportate le Indicazioni di Pericolo corrispondenti a ciascuna classe di pericolo. Quando una sostanza figura nell'allegato VI, parte 3, sull'etichetta è utilizzata l'Indicazione di Pericolo corrispondente alla classificazione armonizzata, unitamente alle Indicazioni di Pericolo per ogni altra classificazione non armonizzata.

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  • Documento di Valutazione dei rischi

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