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Attrezzature di lavoro,

ecco le novità sulle verifiche periodiche

Ecco nuovi chiarimenti applicativi in merito al d.m. 11 aprile 2011 che disciplinano le modalità di verifica periodica delle attrezzature di lavoro. La circolare n. 18 del 23 maggio 2013 del Ministero del Lavoro fornisce alcune delucidazioni.
Sono sottoposti a indagine supplementare gli apparecchi di sollevamento mobili o trasferibili, oltre ai ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato che sono stati messi in servizio in data antecedente a 20 anni. L’indagine deve individuare eventuali vizi, difetti o anomalie dovuti all’utilizzo, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali.

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IL LAVORO NEGLI AMBIENTI CONFINATI

Guida informativa per le imprese - Azienda USL Latina

 

PREMESSA

 
Negli ultimi anni sono accaduti diversi infortuni mortali durante lo svolgimento di attività lavorative all’interno di cisterne, serbatoi, stive di navi, fosse biologiche, vasche e pozzi. La drammatica evidenza delle criticità e della complessità di questo tipo di attività lavorativa ha portato alla definizione di nuovi obblighi legislativi da rispettare durante le lavorazioni in ambienti confinati o sospetti di inquinamento (che d’ora in poi per brevità indicheremo solo come “ambienti confinati”).

Tra le cause degli infortuni accaduti predominano l’assenza della consapevolezza dei rischi presenti negli ambienti confinati sia da parte dei lavoratori che da parte dei datori di lavoro, la carenza delle necessarie misure di prevenzione e protezione per la salute e la sicurezza dei lavoratori e la mancata pianificazione del soccorso dei lavoratori.
Per i motivi sopra esposti, agli obblighi già previsti per le lavorazioni negli ambienti confinati dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 il recente Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011 n. 177 ha aggiunto ulteriori indicazioni legislative sulla qualificazione delle imprese che possono effettuare lavorazioni negli ambienti confinati e sulle relative procedure di sicurezza.
Partendo dalle indicazioni normative sopra richiamate e al fine di consentire un corretto approccio alle lavorazioni negli ambienti confinati, con questo opuscolo ci rivolgiamo in modo particolare al mondo delle micro e piccole imprese (datori di lavoro, RSPP, consulenti e RLS) con l’obiettivo di chiarire gli aspetti basilari della problematica. Per una trattazione più approfondita della materia si può fare riferimento ai documenti indicati nell’allegato IV.

 1. AMBIENTI CONFINATI
La normativa e la documentazione di riferimento riporta diverse definizioni di ambiente confinato, nessuna delle quali in grado di essere esaustiva. Ciò è dovuto alle numerose tipologie, fisiche e volumetriche, che un ambiente confinato può assumere ed anche ai diversi rischi che possono manifestarsi al suo interno.
Si può descrivere un ambiente confinato come uno spazio chiuso o parzialmente chiuso in cui può essere necessario accedere per lavori di manutenzione, installazione di apparecchiature, bonifica o ispezione:

  • non progettato per essere occupato continuativamente da lavoratori e che possa contenere almeno una persona;
  • in cui ci sono limitazioni e impedimenti per l’ingresso e l’uscita;
  • in cui c’è una ventilazione naturale limitata o assente;
  •  in cui possono accadere infortuni gravi o mortali a causa della presenza di sostanze pericolose, della carenza di ossigeno o di altri rischi.

Questi rischi possono sono essere già presenti prima dell’ingresso dei lavoratori oppure derivare dalle attività lavorative svolte nell’ambiente confinato.
Alcuni luoghi possono essere facilmente identificati come ambienti confinati:

  • cisterne (interrate, fuori terra, autocisterne, cisterne ferroviarie), serbatoi di stoccaggio, silos, stive di navi, canalizzazioni, tombini, fogne e fosse biologiche, recipienti di reazione.

Altri ambienti confinati possono essere meno evidenti:

  • vasche, depuratori, camere con aperture in alto, scavi profondi a sezioni ristretta, stanze non ventilate o scarsamente ventilate, locali tecnici con accessi difficoltosi e spazi angusti.

Esistono anche ambienti comunemente frequentati che assumono temporaneamente le caratteristiche di ambiente confinato in relazione all’attività di lavoro in essere al suo interno:

  • attività di manutenzione all’interno di fosse o dei vani corsa degli ascensori, attività in galleria, parcheggi sotterranei, metropolitane,cantine e sottotetti.

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FORMAZIONE OBBLIGATORIA E SPECIFICA DEGLI ADDETTI AL
MONTAGGIO/SMONTAGGIO/TRASFORMAZIONE DEL
PONTEGGIO.
Relativamente all'impiego dei ponteggi sono introdotti sostanzialmente due elementi innovativi:
• la redazione del piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio(PiMUS), (art. 136)

Chiarimenti concernenti i ponteggi su ruote (trabattelli) ed altre attrezzature per l'esecuzione di lavori temporanei in quota in relazione agli obblighi di redazione del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) e di formazione.


 

Ponteggi

 

Per i "trabattelli" –, considerate le modalità di montaggio, uso, trasformazione e smontaggio, sostanzialmente ripetitive per tutti i diversi modelli presenti sul mercato, nonché le semplici configurazioni adottabili, peraltro assai difficilmente modificabili – contrariamente a quanto si riscontra per i ponteggi metallici fissi – , per ciò che concerne la redazione del Pi.M.U.S. si ritiene sufficiente il semplice riferimento alle istruzioni obbligatorie fornite dal fabbricante, eventualmente completate da informazioni (ad esempio sugli appoggi e sugli ancoraggi) relative alla specifica realizzazione.
Per quanto riguarda la formazione degli addetti al montaggio, smontaggio o trasformazione dei trabattelli e per la stessa motivazione di cui sopra, si ritiene che il datore di lavoro debba dare attuazione a quanto già previsto dall'art. 38, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 626/94, (formazione da parte del datore di lavoro) Sempre a proposito di formazione, si evidenzia che il termine di due anni, di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 36-quater del D.Lgs. n. 626/94, entro i quali gli addetti alle attività di montaggio, smontaggio o  trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione decorre dalla data di  pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del citato Accordo precisando che l'obbligo di partecipazione a tali corsi non si estende ai semplici utilizzatori dei ponteggi.

Sottocategorie

Ponteggi-Trabattello-Scavi

Formazione per i lavoratori della Edilizia

 L’istruzione e la formazione sono le armi più potenti che si possono utilizzare per cambiare il mondo.

 NelsonMandela