FORMAZIONE OBBLIGATORIA E SPECIFICA DEGLI ADDETTI AL
MONTAGGIO/SMONTAGGIO/TRASFORMAZIONE DEL
PONTEGGIO.
Relativamente all'impiego dei ponteggi sono introdotti sostanzialmente due elementi innovativi:
• la redazione del piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio(PiMUS), (art. 136)

Chiarimenti concernenti i ponteggi su ruote (trabattelli) ed altre attrezzature per l'esecuzione di lavori temporanei in quota in relazione agli obblighi di redazione del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) e di formazione.


 

Ponteggi

 

Per i "trabattelli" –, considerate le modalità di montaggio, uso, trasformazione e smontaggio, sostanzialmente ripetitive per tutti i diversi modelli presenti sul mercato, nonché le semplici configurazioni adottabili, peraltro assai difficilmente modificabili – contrariamente a quanto si riscontra per i ponteggi metallici fissi – , per ciò che concerne la redazione del Pi.M.U.S. si ritiene sufficiente il semplice riferimento alle istruzioni obbligatorie fornite dal fabbricante, eventualmente completate da informazioni (ad esempio sugli appoggi e sugli ancoraggi) relative alla specifica realizzazione.
Per quanto riguarda la formazione degli addetti al montaggio, smontaggio o trasformazione dei trabattelli e per la stessa motivazione di cui sopra, si ritiene che il datore di lavoro debba dare attuazione a quanto già previsto dall'art. 38, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 626/94, (formazione da parte del datore di lavoro) Sempre a proposito di formazione, si evidenzia che il termine di due anni, di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 36-quater del D.Lgs. n. 626/94, entro i quali gli addetti alle attività di montaggio, smontaggio o  trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione decorre dalla data di  pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del citato Accordo precisando che l'obbligo di partecipazione a tali corsi non si estende ai semplici utilizzatori dei ponteggi.

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