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Lavoro: Anmil,+8% infortuni mortali nel primo trimestre,preoccupante!

ROMA,  Nel primo trimestre la crescita degli infortuni sul lavoro risulta del 4,8% per quelli "in occasione di lavoro" (da 132.500 a 138.900) e del 13% per quelli "in itinere" (passati da 20.000 a 22.600).) L'aumento nel complesso ha interessato in misura maggiore la componente femminile (+7,0%) rispetto a quella maschile (+5,2%). Se si guarda alle denunce di infortunio mortale l'incremento dei decessi e' avvenuto esclusivamente "in occasione di lavoro" dove si e' passati dai 130 morti del 2016 ai 147 del 2017; mentre per quelli "in itinere" si registra un lieve calo di 3 casi (da 46 a 43). L'aumento ha interessato in misura molto maggiore la componente femminile che ha raddoppiato il numero dei decessi (da 15 a 30), mentre quella maschile e' diminuita di 1 caso (da 161 a 160).

Nel primo trimestre 2017 sono stati denunciati circa 161.600 infortuni (+5,9 sullo stesso periodo del 2016) mentre le denunce per incidenti mortali sono state 190 con una crescita dell'8%.

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Al centro dell’accordo di collaborazione, siglato tra Inail e Regione Toscana, il Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (Sgsl) elaborato secondo le linee guida Uni-Inail. L'accordo ha durata un anno dalla data di sottoscrizione del 3 maggio 2017.

Il 3 maggio 2017 è stato sottoscritto il protocollo d’intesa tra Inail Direzione regionale per la Toscana e Regione Toscana, teso a promuovere e coordinare un programma d’implementazione nelle strutture della giunta e del consiglio regionale della Toscana, del Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (Sgsl), elaborato secondo le linee guida Uni-Inail.

L’iniziativa rientra nella più ampia e consolidata collaborazione tra i due enti volta a favorire la divulgazione delle conoscenze, soluzioni e strumenti utili al miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

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RISCHI PSICOSOCIALI: RUOLO DEL RLS

 

Mercoledì 24 maggio 2017 - Ore 9.00 – 13.00
MILANO – V.le G. D’Annunzio, 15
Centro per la Cultura della Prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita

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Roma, 2 mag.2017 - Gli infortuni sul lavoro denunciati all'Inail nei primi tre mesi dell'anno sono stati circa 162mila, di cui 190 con esito mortale, 14 in piu' rispetto allo stesso periodo del 2016. Lo comunica l'istituto sottolineando che sono state oltre 15mila le denunce di malattie professionali.

- IN AUMENTO I CASI MORTALI, RADDOPPIANO TRA LE DONNE: Le denunce di infortunio mortale presentate nei primi tre mesi di quest'anno sono state 190, in aumento di 14 casi rispetto ai 176 decessi del trimestre gennaio-marzo 2016 (+8%).
All'incremento concorrono in misura rilevante alcuni incidenti sul lavoro con morti plurime, assenti nel primo trimestre 2016.
Si tratta, in particolare, dei 16 decessi legati alle tragedie avvenute in gennaio in Abruzzo, a Rigopiano e Campo Felice, ai quali si aggiungono altri otto casi avvenuti tra gennaio e febbraio in quattro distinti incidenti sul lavoro con morti plurime. Nel mese di febbraio l'aumento tendenziale dei decessi e' stato attenuato a poche unita', per poi invertire sensibilmente la tendenza nel mese di marzo, con 13 denunce di infortuni mortali in meno rispetto allo stesso mese del 2016.

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Cassazione Penale, Sez. 3, 01 marzo 2017, n. 10014 - Obbligo di verifica dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa affidataria sin dalla fase di progettazione dell’opera: responsabilità di un committente

 

Le misure generali di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, che implicano a norma dell’art. 15 d.lgs. 81/2008 la valutazione preventiva e l’eliminazione dei rischi in relazione ai lavori da eseguire, pongono a carico del committente, sin dalla fase di progettazione dell’opera e delle conseguenti scelte tecniche, specifiche cautele prescritte dall’art. 90, comma 9 del medesimo decreto, fra cui la verifica nell’ipotesi di cantieri temporanei dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa affidataria, la quale implica l’iscrizione di quest’ultima alla Camera di Commercio e l’autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore. Da ciò discende che non è affatto necessario il perfezionamento di un contratto di appalto, sia perché trattasi di adempimenti preliminari alla successiva fase della stipula, sia perché la norma in esame non contempla tale figura contrattuale - come si desume dal tenore letterale dello stesso art.90 che parla di "affidamento dei lavori" e che nella lettera c) del comma 9, contemplante a sua volta gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) e b), esclude espressamente la necessità del ricorso all’appalto - ben potendo la commissione esaurirsi in una mera prestazione d’opera, quale è certamente il sopralluogo sul tetto ai fini della verifica dei lavori necessari, alla quale devono comunque presiedere le cautele previste.