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Incendi: cinesi morti, per investigatori proprietaria sapeva
PRATO, 30 OTT - Secondo gli investigatori pratesi, la proprietaria- arrestata stamane - dell'immobile nel quale il 26 agosto scorso sono morti due cinesi in un rogo, sapeva da tempo dell'esistenza della ditta fantasma nella sua casa.
"Dall'analisi del suo computer risultava una versione originale di una lettera di diffida ai cinesi, che la proprietaria diceva di aver scritto pochi giorni prima del rogo:
la lettera - ha detto il procuratore capo Giuseppe Nicolosi - era pronta gia' da due anni, in qualche misura da utilizzare in caso del bisogno"
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591 morti in sette mesi, quasi tre al giorno. La maggior parte di loro (431) ha perso la vita sul posto di lavoro, gli altri 160 durante il tragitto da casa alla fabbrica o al cantiere. Per la prima volta da un quarto di secolo incidenti e morti sul lavoro aumentano: tra le cause forse la ripresa economica, accompagnata da un maggior utilizzo di lavoratori over 60.
La #radio ne parla - #Morti sul #Lavoro, Roberto: non ho mai visto un controllo nella mia lunga carriera lavorativa.
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Cassazione Penale: Infortunio con macchinario, ruolo e responsabilità di un RSPP
Cassazione Penale, Sez. 4, 7 settembre 2017, n. 40718 - Infortunio con la macchina tritacarne. Ruolo e responsabilità di un RSPP
La Corte di Cassazione, in questa sentenza, ha osservato che "la violazione dei doveri di prevenzione e di informazione facenti carico al RSPP è riconducibile ad una ambigua (e quindi carente) dizione riguardante le misure prevenzionali da adottare in relazione alla valutazione del rischio specifico della macchina in questione, che in definitiva non imponeva al datore di lavoro, come avrebbe dovuto ai sensi del d.P.R. 547/55, di ridurre il diametro dell'apertura di carico del tritacarne mediante l'applicazione di un dispositivo di protezione, atto ad impedire l'accesso delle mani del lavoratore negli organi in movimento del macchinario. Il tenore generico della prescrizione contenuta nel DVR predisposto dal G.R. non ha assolto all'obbligo di individuare in maniera specifica e puntuale le misure di prevenzione e protezione da adottare nel caso concreto. E' evidente che tale intervento avrebbe dovuto essere espressamente enunciato, sicché appare condivisibile il rilievo del giudicante che addebita al prevenuto di non avere indicato nel DVR la «necessità di adempimento [dell'intervento in disamina] in termini di cogenza, urgenza, indifferibilità data l'incombenza del rischio oggetto di valutazione e prevenzione», rendendosi corresponsabile con il datore di lavoro della violazione della normativa prevenzionistica che imponeva di rendere conforme la macchina ai requisiti di sicurezza. Del resto, l'inadempimento in questione ha concretizzato proprio quel rischio che la misura prevenzionistica omessa avrebbe dovuto prevenire".
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Infortunio mortale durante la movimentazione di una capriata metallica. Conferire a terzi l'onere della redazione del DVR non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di verificarne l'adeguatezza.
La Suprema Corte, in questa sentenza, ha sottolineato che «in tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro ha l'obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro, e, all'esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, all'interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori» (così, condivisibilmente, di recente, Sez. 4, n. 20129 del 10/03/2016, Serafica, Rv. 267253, peraltro conformemente all'insegnamento di Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261109)».
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Responsabilità di un CSE.
Manca la funzione di "alta vigilanza" se è assente nei momenti topici del cantiere.
Cassazione Penale, Sez. 7, 19 maggio 2017, n. 25212
La Corte di Cassazione in questa sentenza si è così espressa:
"Ora, se è ben vero che al medesimo non poteva essere richiesta una presenza assidua in cantiere, è altrettanto vero però, come chiarito in precedenza, che l'obbligo di cui alla lettera f) dell'art. 92 citato, eccezionalmente, individua la posizione di garanzia del CSE nel potere-dovere di intervenire direttamente sulle singole lavorazioni pericolose, ciò che implica anche la necessità legale di frequentare il cantiere con una periodicità compatibile con la possibilità di rilevare le eventuali lavorazioni pericolose. Ciò implica un'attività di verifica non può significare presenza quotidiana nel cantiere, implica però necessariamente la sua presenza nei momenti delle lavorazioni topici rispetto alla funzione di controllo. E certamente non può non essere considerato "topico" rispetto alla funzione di controllo il momento in cui in cantiere vengono svolte lavorazioni che comportano il rischio di caduta dall'alto, lavorazioni che per la loro intrinseca pericolosità richiedono assolutamente la presenza del coordinatore per l'esecuzione legittimato, proprio in virtù della predetta lett. f), ad esercitare un potere-dovere di intervento diretto, che può e deve spingersi sino al punto di sospendere i lavori."
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