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9. Altrettanto correttamente il provvedimento impugnato fornisce adeguata risposta alle obiezioni, pure sollevate in ricorso, riguardo alla circostanza che la condotta del «medico competente», proprio per il ruolo assegnatogli, non potrebbe assumere rilevanza penale in caso di totale inerzia del datore di lavoro che non provvede all'avvio della procedura di valutazione dei rischi d cui all'art. 29 d.lgs. 81\2008. Osserva infatti il giudice del merito che, in tema di valutazione dei rischi, il «medico competente» assume elementi di valutazione non soltanto dalle informazioni che devono essere fornite dal datore di lavoro, quali quelle di cui all'art. 18, comma 2, ma anche da quelle che può e deve direttamente acquisire di sua iniziativa, ad esempio in occasione delle visite agli ambienti di lavoro di cui all'art. 25, lettera I) o perché fornitegli direttamente dai lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria o da altri soggetti. Tale approccio interpretativo appare pienamente condivisibile e perfettamente in linea con le finalità del decreto legislativo in esame.

10. Parimenti corretta e conforme al tenore letterale delle disposizioni richiamate e, segnatamente, dell'art. 25, lettera a) d.lgs. 81\2008, risulta l'affermazione secondo la quale la violazione dell'obbligo sanzionata penalmente dall'art. 58 lett. c) d.lgs. 81\2008 riguarda ogni inosservanza e non anche la totale violazione dell'obbligo medesimo. Il provvedimento impugnato non presenta dunque, sul punto, alcun profilo di illegittimità.

11. A conclusioni analoghe deve pervenirsi con riferimento al secondo motivo di ricorso, Va infatti rilevato, in primo luogo, che lo stesso risulta articolato 6 esclusivamente in fatto, con riferimento ad atti del procedimento il cui esame è precluso al giudice di legittimità. In ogni caso, con accertamento in fatto privo di cadute logiche o manifeste incongruenze e, in quanto tale, non censurabile in questa sede, il giudice del merito ha dato atto della circostanza che l'azienda non aveva esattamente adempiuto alle prescrizioni imposte cui faceva riferimento la memoria inviata dalla ricorrente all'USL ed alla Procura della Repubblica e che solo in un secondo tempo ella aveva adempiuto alle prescrizioni medesime, dandone comunicazione con un documento indicato come «integrazione al documento di valutazione dei rischi». Correttamente è stata pertanto ritenuta la sussistenza del reato, non assumendo rilievo, ai fini dell'affermazione di penale responsabilità, le circostanze allegate dall'imputata, peraltro opportunamente valutate ai fini della concessione delle attenuanti generiche e della irrogazione della sola pena pecuniaria.

12. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Così deciso in data 11.12.2012   Scarica il file in pdf

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