3. Con un secondo motivo di ricorso lamenta la violazione di legge, osservando che le era stato recapitato un foglio di prescrizioni con il quale le si imponeva di provvedere agli adempimenti omessi nel termine assegnato ma che, nel frattempo, l'azienda aveva già provveduto all'adempimento, cosicché nel dubbio sulla condotta da tenere, aveva inviato una memoria difensiva all'organo ispettivo ed alla Procura della Repubblica chiedendo di essere esonerata dall'obbligo o di ottenere, unitamente ad una proroga del termine, indicazioni ulteriori, ma a tale sua richiesta non perveniva alcuna risposta. Ritiene, dunque, di poter essere rimessa nei termini per poter adempiere o di poter essere prosciolta in considerazione del fatto che il particolare svolgimento degli eventi escluderebbe ogni profilo di colpa. Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è infondato. Il «medico competente», secondo la definizione fornita dall'art. 2, lettera h) d.lgs, 81\2008, è il medico che, in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al decreto legislativo 81\2008. Come correttamente osservato nel provvedimento impugnato, l'attività di collaborazione del «medico competente», già prevista dalli ormai abrogato art. 17 d.lgs. 626\1994, ma limitata alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio, è stata ampliata dal d.lgs. 81\2008 che, 2 nell'art. 25, la estende anche alla programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza e alla organizzazione del servizio di primo soccorso, considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Originariamente, per la violazione degli obblighi di collaborazione non era prevista alcuna sanzione penale, introdotta successivamente con l'art. 35, comma 1 del d.lgs. 106\2009 che ha modificato l'art. 58 del d.lgs. 81\2008.

La introduzione della sanzione penale ad opera del d.lgs. 106\2009 riguarda, peraltro, come pure osservato nel provvedimento impugnato, il solo «medico competente», mentre resta sottratto alla sanzione penale per mancata collaborazione il responsabile del servizio di prevenzione e protezione cui pure è demandato un ruolo ausiliario,

5. In maniera pienamente condivisibile il provvedimento impugnato pone in rilievo, oltre alla evidente disparità di trattamento di situazioni analoghe, anche la estrema genericità del modello di condotta sanzionato dalla disposizione che il giudice del merito è stato chiamato ad applicare con le modalità oggetto di contestazione in ricorso. Osserva il Tribunale che la prospettazione della difesa, secondo la quale, in considerazione del fatto che l'obbligo di redigere il documento di valutazione dei rischi ricade esclusivamente sul datare di lavoro ed il «medico competente» non potrebbe ad esso surrogarsi nell'adempimento, così che la responsabilità della mancata predisposizione del documento non potrebbe in nessun caso essere fatta ricadere sul «medico competente», non è condivisibile, in quanto allo stesso non è affatto richiesto l'adempimento di un obbligo altrui quanto, piuttosto, lo svolgimento del proprio obbligo di collaborazione, espletabile anche mediante l'esauriente sottoposizione al datore di lavoro dei rilievi e delle proposte in materia di valutazione dei rischi che coinvolgono le sue competenze professionali in materia sanitaria. Viene così delimitato l'ambito degli obblighi imposti dalla norma al «medico competente», adempiuti i quali, l'eventuale ulteriore inerzia del datore di lavoro resterebbe imputata a sua esclusiva responsabilità penale a mente dell'art. 55, comma 1, lett. a) d.lgs. 81\2008.