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LINEA GUIDA
PER LA SCELTA,
L'USO E LA MANUTENZIONE DELLE SCALE PORTATILI
D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235
Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza
e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.
ISPESL - Dipartimento Documentazione Informazione e Formazione
3.2 Definizioni
Scala: attrezzatura di lavoro dotata di pioli o gradini sui quali una persona può salire, scendere e sostare per brevi periodi, e che permette di su-
perare dislivelli e raggiungere posti di lavoro in quota.
Scala portatile: una scala che può essere trasportata e installata a mano, senza l’ausilio di mezzi meccanici.
Scala di appoggio: scala che, quando è pronta per l’uso, appoggia la parte inferiore sul terreno e la parte superiore su una superficie verticale,
non avendo un proprio sostegno.
Scala semplice di appoggio ad un solo tronco: scala di appoggio ad altezza fissa costituita da un solo tronco.
Scala di appoggio innestabile o all’italiana: scala ad altezza variabile,
ottenuta mediante l’innesto reciproco di due o più tronchi per mezzo di dispositivi di collegamento di estremità. La lunghezza può essere variata solo
con l’aggiunta di un intero tronco.
Scala di appoggio a sfilo: scala di appoggio ad altezza variabile, ottenuta mediante due o più tronchi scorrevoli parallelamente l’uno sull’altro. La
lunghezza può essere regolata di piolo in piolo.
Scala di appoggio a sfilo a sviluppo manuale: scala di appoggio a sfilo i cui tronchi superiori vengono spostati a mano.
Scala di appoggio a sfilo con meccanismo: scala di appoggio a sfilo i cui tronchi superiori vengono spostati per mezzo di un meccanismo a fune.
Scala doppia: scala autostabile, che quando è pronta per l’uso, si sostiene da sé, appoggiando i due tronchi sul terreno.
Scala doppia ad un tronco di salita: scala autostabile, che quando è pronta per l’uso, si sostiene da sé, appoggiando i due tronchi sul terreno,
permettendo la salita da un lato.
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Mascherine chirurgiche
Le mascherine chirurgiche hanno lo scopo di evitare che chi le indossa contamini l’ambiente, in quanto limitano la trasmissione di agenti infettivi e ricadono nell'ambito dei dispositivi medici di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1997, n.46 e s.m.i.. Sono utilizzate in ambiente ospedaliero e in luoghi ove si presti assistenza a pazienti (ad esempio case della salute, ambulatori, ecc).
Le mascherine chirurgiche, per essere sicure, devono essere prodotte nel rispetto della norma tecnica UNI EN 14683:2019 (scaricabile gratuitamente dal sito https://www.uni.com), che prevede caratteristiche e metodi di prova, indicando i requisiti di:
- resistenza a schizzi liquidi
- traspirabilità
- efficienza di filtrazione batterica
- pulizia da microbi.
La norma tecnica di riferimento UNI EN ISO 10993-1:2010 (scaricabile gratuitamente dal sito https://www.uni.com) ha carattere generale per i dispositivi medici e prevede valutazione e prove all'interno di un processo di gestione del rischio.
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Tratto dal Seminario SIRS 13 maggio 2019 - Rimini Un intervento dal titolo:
I RAPPORTI TRA RLS-RLST CON DIRIGENTI – PREPOSTI – LAVORATORI
Una relazione a volte difficile
Relazione a cura di Leonildo Morisi, affronta i Compiti, ruoli e le funzioni dei vari soggetti della prevenzione, a partire dalla gerarchia aziendale. Approfondisce l'Articolo 17 del D.lgs n. 81/2008 - "Obblighi del datore di lavoro non delegabili", l'Articolo 18 - "Obblighi del datore di lavoro e del dirigente", l'Articolo 19 - "Obblighi del preposto" , Articolo 20 - "Obblighi dei lavoratori".
Inoltre affronta gli articoli 47 - "Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza" e 48 - "Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale".
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