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IL Rappresentate dei lavoratori per la Sicurezza

 Articoli 47 - "Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza" e 48 - "Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale"

 

  • In tutte le aziende o unità produttive, è eletto o nominato il rappresentante per la sicurezza (RLS);

  • esiste un numero minimo di RLS ( 1 sino a 200 dipendenti, 3 da 201 a 1.000 e 6 oltre i 1.000 dipendenti);

  • fino a 15 dipendenti, il RLS può essere individuato su base territoriale o di comparto produttivo, nelle aziende con più di 15 dipendenti, il RLS è eletto dai lavoratori;

  • il RLS può essere nominato a livello territoriale (RLST) o di comparto produttivo e a livello di “Sito” (es. porti, centri siderurgici, cantieri, …);

  • il RLS deve essere formato (minimo 32 ore iniziali, di cui 12 ore di rischi specifici presenti in azienda) e disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico;

  • il RLS è strumento di consultazione e partecipazione. Consente la consultazione dei lavoratori. La sua stessa elezione vuole promuovere e sostenere un clima partecipativo.

(Sintesi) Attribuzioni del RLS

a) accede ai luoghi di lavoro;

b) è consultato su valutazione dei rischi (DVR), individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione;

c) è consultato sulla designazione degli addetti ai servizi di emergenza;

d) è consultato sulla formazione;

e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi, le misure di prevenzione, le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;

f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

g) riceve una formazione adeguata;

h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;

i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;

l) partecipa alla riunione periodica;

m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;

n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;

o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro;

p) riceve dal medico competente i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e le indicazioni sul significato di tali dati, ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori.

 

Inoltre,

Articolo 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

 2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico
senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà
riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni
informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti
si applicano le stesse tutele previste dalla Legge per le rappresentanze sindacali.