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Cassazione Penale: Infortunio con macchinario, ruolo e responsabilità di un RSPP
Cassazione Penale, Sez. 4, 7 settembre 2017, n. 40718 - Infortunio con la macchina tritacarne. Ruolo e responsabilità di un RSPP
La Corte di Cassazione, in questa sentenza, ha osservato che "la violazione dei doveri di prevenzione e di informazione facenti carico al RSPP è riconducibile ad una ambigua (e quindi carente) dizione riguardante le misure prevenzionali da adottare in relazione alla valutazione del rischio specifico della macchina in questione, che in definitiva non imponeva al datore di lavoro, come avrebbe dovuto ai sensi del d.P.R. 547/55, di ridurre il diametro dell'apertura di carico del tritacarne mediante l'applicazione di un dispositivo di protezione, atto ad impedire l'accesso delle mani del lavoratore negli organi in movimento del macchinario. Il tenore generico della prescrizione contenuta nel DVR predisposto dal G.R. non ha assolto all'obbligo di individuare in maniera specifica e puntuale le misure di prevenzione e protezione da adottare nel caso concreto. E' evidente che tale intervento avrebbe dovuto essere espressamente enunciato, sicché appare condivisibile il rilievo del giudicante che addebita al prevenuto di non avere indicato nel DVR la «necessità di adempimento [dell'intervento in disamina] in termini di cogenza, urgenza, indifferibilità data l'incombenza del rischio oggetto di valutazione e prevenzione», rendendosi corresponsabile con il datore di lavoro della violazione della normativa prevenzionistica che imponeva di rendere conforme la macchina ai requisiti di sicurezza. Del resto, l'inadempimento in questione ha concretizzato proprio quel rischio che la misura prevenzionistica omessa avrebbe dovuto prevenire".
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Infortunio mortale durante la movimentazione di una capriata metallica. Conferire a terzi l'onere della redazione del DVR non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di verificarne l'adeguatezza.
La Suprema Corte, in questa sentenza, ha sottolineato che «in tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro ha l'obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro, e, all'esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, all'interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori» (così, condivisibilmente, di recente, Sez. 4, n. 20129 del 10/03/2016, Serafica, Rv. 267253, peraltro conformemente all'insegnamento di Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261109)».
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Responsabilità di un CSE.
Manca la funzione di "alta vigilanza" se è assente nei momenti topici del cantiere.
Cassazione Penale, Sez. 7, 19 maggio 2017, n. 25212
La Corte di Cassazione in questa sentenza si è così espressa:
"Ora, se è ben vero che al medesimo non poteva essere richiesta una presenza assidua in cantiere, è altrettanto vero però, come chiarito in precedenza, che l'obbligo di cui alla lettera f) dell'art. 92 citato, eccezionalmente, individua la posizione di garanzia del CSE nel potere-dovere di intervenire direttamente sulle singole lavorazioni pericolose, ciò che implica anche la necessità legale di frequentare il cantiere con una periodicità compatibile con la possibilità di rilevare le eventuali lavorazioni pericolose. Ciò implica un'attività di verifica non può significare presenza quotidiana nel cantiere, implica però necessariamente la sua presenza nei momenti delle lavorazioni topici rispetto alla funzione di controllo. E certamente non può non essere considerato "topico" rispetto alla funzione di controllo il momento in cui in cantiere vengono svolte lavorazioni che comportano il rischio di caduta dall'alto, lavorazioni che per la loro intrinseca pericolosità richiedono assolutamente la presenza del coordinatore per l'esecuzione legittimato, proprio in virtù della predetta lett. f), ad esercitare un potere-dovere di intervento diretto, che può e deve spingersi sino al punto di sospendere i lavori."
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RUMORE - Cosa fare e a chi rivolgersi in caso di rumore proveniente da feste, sagre, concerti ed ogni altra manifestazione a carattere temporaneo ed in luogo pubblico
In caso di manifestazioni temporanee è necessario richiedere al Comune l’autorizzazione in deroga ai limiti di emissione e di immissione acustica, consegnando la documentazione prevista dall’allegato 4 del Regolamento 2/R del 2014 della Regione Toscana.
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Lavoro: Anmil,+8% infortuni mortali nel primo trimestre,preoccupante!
ROMA, Nel primo trimestre la crescita degli infortuni sul lavoro risulta del 4,8% per quelli "in occasione di lavoro" (da 132.500 a 138.900) e del 13% per quelli "in itinere" (passati da 20.000 a 22.600).) L'aumento nel complesso ha interessato in misura maggiore la componente femminile (+7,0%) rispetto a quella maschile (+5,2%). Se si guarda alle denunce di infortunio mortale l'incremento dei decessi e' avvenuto esclusivamente "in occasione di lavoro" dove si e' passati dai 130 morti del 2016 ai 147 del 2017; mentre per quelli "in itinere" si registra un lieve calo di 3 casi (da 46 a 43). L'aumento ha interessato in misura molto maggiore la componente femminile che ha raddoppiato il numero dei decessi (da 15 a 30), mentre quella maschile e' diminuita di 1 caso (da 161 a 160).
Nel primo trimestre 2017 sono stati denunciati circa 161.600 infortuni (+5,9 sullo stesso periodo del 2016) mentre le denunce per incidenti mortali sono state 190 con una crescita dell'8%.
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