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LA SCELTA, L'USO DELLE SCALE PORTATILI
LINEA GUIDA
PER LA SCELTA,
L'USO E LA MANUTENZIONEDELLE SCALE PORTATILID.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235
Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza
e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.ISPESL- Dipartimento Documentazione Informazione e Formazione
3.2 Definizioni
Scala:attrezzatura di lavoro dotata di pioli o gradini sui quali una persona può salire, scendere e sostare per brevi periodi, e che permette di su-
perare dislivelli e raggiungere posti di lavoro in quota.
Scala portatile:una scala che può essere trasportata e installata a mano,senza l’ausilio di mezzi meccanici.
Scala di appoggio:scala che, quando è pronta per l’uso, appoggia la parte inferiore sul terreno e la parte superiore su una superficie verticale,
non avendo un proprio sostegno.
Scala semplice di appoggio ad un solo tronco:scala di appoggio ad altezza fissa costituita daun solo tronco.
Scala di appoggio innestabile o all’italiana:scala ad altezza variabile,
ottenuta mediante l’innesto reciproco di due o più tronchi per mezzo di dispositivi di collegamento di estremità. La lunghezza può essere variata solo
con l’aggiunta di un intero tronco.
Scala di appoggio a sfilo:scala di appoggio ad altezza variabile, ottenuta mediante due o più tronchi scorrevoli parallelamente l’uno sull’altro. La
lunghezza può essere regolata di piolo in piolo.
Scala di appoggio a sfilo a sviluppo manuale:scala di appoggio a sfilo i cui tronchi superiori vengono spostati a mano.
Scala di appoggio a sfilo con meccanismo:scala di appoggio a sfilo icui tronchi superiori vengono spostati per mezzo di un meccanismo a fune.
Scala doppia:scala autostabile, che quando è pronta per l’uso, si sostiene da sé, appoggiando i due tronchi sul terreno.
Scala doppia ad un tronco di salita:scala autostabile, che quando è pronta per l’uso, si sostiene da sé, appoggiando i due tronchi sul terreno,
permettendo la salita da un lato. -
LAVORO AGILE?
INFORMATIVA SULLA SALUTE E SICUREZZA NEL LAVORO AGILE AI SENSI DELL’ART. 22, COMMA 1, L. 81/2017
Al lavoratore
Al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Oggetto: informativa sulla sicurezza dei lavoratori (art. 22, comma 1, della legge 22 maggio 2017 n. 81)
AVVERTENZE GENERALI
Si informano i lavoratori (_________) degli obblighi e dei diritti previsti dalla legge del 22 maggio 2017 n. 81 e dal decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81.
Sicurezza sul lavoro (art. 22 L. 81/2017)
1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore, che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.
Obblighi dei lavoratori (art. 20 D. Lgs. 81/2008)
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Lavoro: Anmil, piu' morti in 2015, rilanciare ripresa - sicurezza
"Un 2015 con più morti sul lavoro. Un bilancio da non dimenticare per rilanciare il binomio ' ripresa
economica-sicurezza dei lavoratori": é quanto afferma il presidente dell' Anmil, Franco Bettoni, riprendendo i dati dell'Inail aggiornati al periodo gennaio-novembre. Negli undici mesi del 2015, il numero complessivo degli infortuni sul lavoro risulta in calo di circa 24.000 unità (582.500 dai 606.500 circa dei primi undici mesi 2014, pari al -4%), anche se la flessione, sottolinea l' Anmil, "risulta sensibilmente inferiore rispetto a quelle degli anni precedenti". -
Le malattie professionali delle lavoratrici
Le malattie professionali delle lavoratrici nelle statistiche INAIL
In occasione dell’8 marzo l’INAIL ha presentato i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali delle lavoratrici.
Per quanto concerne gli infortuni riprendiamo i soli dati relativi agli infortuni in itinere in quanto confermano un dato che è emerso nelle indagini che abbiamo condotto in diversi settori lavorativi e cioè che vi è un rapporto fra questa tipologia di infortuni e sia l’organizzazione del lavoro sia la conciliazione fra lavoro di cura e lavoro retribuito.
Secondo l'Istat, nel 2015 le donne rappresentavano il 52% della popolazione italiana con più di 15 anni, ma solo il 42% del totale degli occupati. Dopo la diminuzione del numero delle lavoratrici registrato nel 2013 (-1% rispetto al 2012), nel 2015 è proseguito il trend in lieve aumento già rilevato nel 2014 (+0,6%), con un incremento dello 0,5% su una popolazione di lavoratrici quantificato in circa 9,4 milioni.
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Near Miss
Il “mancato infortunio” o “near miss” sono quegli eventi che non causano lesioni o malattie ma potenzialmente potrebbero farlo (fonte Uni Iso 45001:2018).
Questo termine è utilizzato per indicare deviazioni impreviste e improvvise dalla normale ordinarietà del lavoro in presenza di situazioni che non hanno consentito il verificarsi di conseguenze negative.
In sostanza, i near miss, sono eventi potenzialmente dannosi, poiché legati alla presenza di situazioni o agenti che abbiano la caratteristica intrinseca di “pericolosità” che, per l’instaurarsi di situazioni fortuite, non ha provocato danni a persone o a cose.
In questo documento, sarà utilizzato il termine “incidente” con riferimento al “near miss” che ne è un sottoinsieme (fig. 1). -
Sovraccarico Biomeccanico degli Arti
Schede di rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori
nei comparti della piccola industria, dell’artigianato e dell’agricoltura – Volume IIIIl terzo volume delle “Schede di rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori nei comparti della piccola industria, dell’artigianato e dell’agricoltura” scaturisce dall’esperienza del gruppo di lavoro del progetto “Realizzazione di un percorso di aggiornamento continuo sulla valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori”, varato dalla Direzione Regionale Umbria dell’Inail e al quale partecipano 15 professionisti della Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza di nove Direzioni regionali Inail e della Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza Centrale Inail.
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