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Infortunio e responsabilità datoriale per mancata formazione
Sentenza Cassazione Penale, Sez. 4, n. 36882 del 11 settembre 2015
Amputazione del braccio e responsabilità datoriale: se manca la formazione non ha nessuna efficacia causale il comportamento dell'infortunato che ha dato occasione all'evento
Nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato oltre che dall'assenza o dall'inidoneità delle misure di prevenzione, anche dalla mancata formazione del dipendente, nessuna efficacia causale viene attribuita al comportamento del lavoratore infortunato,
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Figura del RUP (responsabile unico del procedimento)
Sentenza Cassazione Penale, Sez. 4, n. 34088 del 4 agosto 2015
Infortunio con una betoniera.
"A carico del RUP (responsabile unico del procedimento) grava una posizione di garanzia connessa ai compiti di sicurezza, non solo nella fase genetica dei lavori, laddove vengono redatti i piani di sicurezza, ma anche durante il loro svolgimento, fase nella quale vige l'obbligo di sorvegliarne la corretta attuazione, controllando anche l'adeguatezza e la specificità dei piani di sicurezza rispetto alla loro finalità, preordinata alla incolumità dei lavoratori (cfr, Cass., sez.4, sent. n.7597 dell'8.11.2013, Rv.259123; Cass., sez.4, sent. n.41993 del 14.06.2011, Rv.251925). Orbene, nel caso di specie, come correttamente rilevato dal giudice di merito, il C.G.B.F. è venuto meno all'adempimento degli oneri gravanti a suo carico.
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Responsabilità di un committente.
Sentenza Cassazione Penale, Sezione 4, n. 29906 del 13 luglio 2015 - Lavori in quota privi di protezione. Responsabilità di un committente.
In questa sentenza la Corte di Cassazione ha affermato che "la responsabilità dell'appaltatore non esclude, in caso di infortunio, la configurabilità della responsabilità anche del committente. Questi, infatti, in termini generali, è corresponsabile qualora l'evento si colleghi casualmente anche alla sua colposa omissione e ciò avviene, ad esempio, quando i lavori si svolgano in presenza di situazioni di fatto pericolose, come nel caso in esame, in cui pacificamente i lavoratori stavano eseguendo lavori in quota senza alcuna protezione, né erano dotati di opere atte a scongiurare gli infortuni."
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Sono stati condannati dal Tribunale di Milano a pene fino a 7 anni e 8 mesi di reclusione undici ex dirigenti Pirelli accusati di omicidio colposo in relazione a una ventina di casi di operai morti per forme tumorali provocate dall'esposizione all'amianto.
Gli operai lavoravano negli stabilimenti milanesi (quelli di Viale Sarca e Via Ripamonti) tra gli anni Settanta e Ottanta.
I giudici della sesta sezione penale di Milano hanno accolto la ricostruzione del pm Maurizio Ascione stabilendo che quei decessi erano legati alla presenza di fibre di amianto nelle due fabbriche. L'accusa era omicidio colposo aggravato.
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Cassazione Penale, Sez. 4, 08 giugno 2015, n. 24454 -
Infortunio durante la movimentazione di un grosso pannello di legno.
Responsabilità di un datore di lavoro
Fonte: Olympus.uniurb
"... in caso di infortunio sul lavoro, non è consentito al datore di lavoro invocare a propria discolpa, per farne discendere l'interruzione del nesso causale (articolo 41, comma 2, c.p.), la legittima aspettativa della diligenza del lavoratore, allorquando lo stesso datore di lavoro versi in re illicita per non avere, per propria colpa, impedito l'evento lesivo cagionato dallo stesso infortunato, consentendogli di operare sul luogo di lavoro in condizioni di pericolo (ciò che qui è indiscutibile, per quanto detto sull'omessa informazione del lavoratore sulle situazioni di pericolo esistenti sul luogo di lavoro quanto alla presenza e movimentazione dei carichi, per l'elevato rischio di cadute degli stessi, considerato l'inadeguato bloccaggio dei pannelli di legno (cfr. Sezione IV, 25 marzo 2011, D'Acquisto).
Con l'ulteriore rilievo che, in caso di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale esclusiva, per escludere la responsabilità del datore di lavoro, può essere attribuita al comportamento imprudente del lavoratore infortunato realizzato nello svolgimentodelle proprie mansioni e utilizzando gli strumenti di lavoro (ciò che qui è parimenti non revocabile in dubbio) (Sezione feriale, 12 agosto 2010, Mazzei ed altri)."
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