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ANNI DI ACCADIMENTO 2012-2016
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Cassazione Penale, Sez. 4, 15 settembre 2017, n. 42288 - Ribaltamento del cestello e caduta al suolo. Obblighi del proprietario del macchinario
La responsabilità di chi ha costruito, installato, venduto o ceduto i macchinari concorre con quella dell'imprenditore che li ha messi in funzione.In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il proprietario del macchinario utilizzato ha l'obbligo di accertarsi che quest'ultimo sia sicuro e idoneo all'uso, rispondendo, in caso di omessa verifica, dei danni subiti dai lavoratori in conseguenza dei difetti dell'apparecchiatura, a prescindere dall'eventuale configurabilità di autonome, concorrenti responsabilità nei confronti del fabbricante o del fornitore.Qualora dunque venga posta a disposizione del lavoratore una macchina che, per vizi di costruzione, possa costituire fonte di danno alle persone, senza avere specificamente accertato che il costruttore abbia sottoposto l'apparecchiatura a tutti i controlli rilevanti per verificarne la resistenza e l'idoneità all'uso, non vale ad escludere la responsabilità del proprietario l'affidamento sull'osservanza, da parte del costruttore, delle regole della migliore tecnica.
Dunque la responsabilità di chi ha costruito, installato, venduto o ceduto i macchinari concorre con quella dell'imprenditore che li ha messi in funzione. Nè la responsabilità viene meno qualora le autorità competenti al controllo abbiano ritenuto un macchinario, cui sono addetti lavoratori, conforme alla legge, in quanto il proprietario è autonomamente destinatario delle norme antinfortunistiche poste a tutela della sicurezza dei lavoratori e ha l'obbligo di osservarle indipendentemente dalle prescrizioni delle autorità di vigilanza.
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Incendi: cinesi morti, per investigatori proprietaria sapeva
PRATO, 30 OTT - Secondo gli investigatori pratesi, la proprietaria- arrestata stamane - dell'immobile nel quale il 26 agosto scorso sono morti due cinesi in un rogo, sapeva da tempo dell'esistenza della ditta fantasma nella sua casa.
"Dall'analisi del suo computer risultava una versione originale di una lettera di diffida ai cinesi, che la proprietaria diceva di aver scritto pochi giorni prima del rogo:
la lettera - ha detto il procuratore capo Giuseppe Nicolosi - era pronta gia' da due anni, in qualche misura da utilizzare in caso del bisogno"
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591 morti in sette mesi, quasi tre al giorno. La maggior parte di loro (431) ha perso la vita sul posto di lavoro, gli altri 160 durante il tragitto da casa alla fabbrica o al cantiere. Per la prima volta da un quarto di secolo incidenti e morti sul lavoro aumentano: tra le cause forse la ripresa economica, accompagnata da un maggior utilizzo di lavoratori over 60.
La #radio ne parla - #Morti sul #Lavoro, Roberto: non ho mai visto un controllo nella mia lunga carriera lavorativa.
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Cassazione Penale: Infortunio con macchinario, ruolo e responsabilità di un RSPP
Cassazione Penale, Sez. 4, 7 settembre 2017, n. 40718 - Infortunio con la macchina tritacarne. Ruolo e responsabilità di un RSPP
La Corte di Cassazione, in questa sentenza, ha osservato che "la violazione dei doveri di prevenzione e di informazione facenti carico al RSPP è riconducibile ad una ambigua (e quindi carente) dizione riguardante le misure prevenzionali da adottare in relazione alla valutazione del rischio specifico della macchina in questione, che in definitiva non imponeva al datore di lavoro, come avrebbe dovuto ai sensi del d.P.R. 547/55, di ridurre il diametro dell'apertura di carico del tritacarne mediante l'applicazione di un dispositivo di protezione, atto ad impedire l'accesso delle mani del lavoratore negli organi in movimento del macchinario. Il tenore generico della prescrizione contenuta nel DVR predisposto dal G.R. non ha assolto all'obbligo di individuare in maniera specifica e puntuale le misure di prevenzione e protezione da adottare nel caso concreto. E' evidente che tale intervento avrebbe dovuto essere espressamente enunciato, sicché appare condivisibile il rilievo del giudicante che addebita al prevenuto di non avere indicato nel DVR la «necessità di adempimento [dell'intervento in disamina] in termini di cogenza, urgenza, indifferibilità data l'incombenza del rischio oggetto di valutazione e prevenzione», rendendosi corresponsabile con il datore di lavoro della violazione della normativa prevenzionistica che imponeva di rendere conforme la macchina ai requisiti di sicurezza. Del resto, l'inadempimento in questione ha concretizzato proprio quel rischio che la misura prevenzionistica omessa avrebbe dovuto prevenire".
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