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Responsabilità di un committente.
Sentenza Cassazione Penale, Sezione 4, n. 29906 del 13 luglio 2015 - Lavori in quota privi di protezione. Responsabilità di un committente.
In questa sentenza la Corte di Cassazione ha affermato che "la responsabilità dell'appaltatore non esclude, in caso di infortunio, la configurabilità della responsabilità anche del committente. Questi, infatti, in termini generali, è corresponsabile qualora l'evento si colleghi casualmente anche alla sua colposa omissione e ciò avviene, ad esempio, quando i lavori si svolgano in presenza di situazioni di fatto pericolose, come nel caso in esame, in cui pacificamente i lavoratori stavano eseguendo lavori in quota senza alcuna protezione, né erano dotati di opere atte a scongiurare gli infortuni."
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Sono stati condannati dal Tribunale di Milano a pene fino a 7 anni e 8 mesi di reclusione undici ex dirigenti Pirelli accusati di omicidio colposo in relazione a una ventina di casi di operai morti per forme tumorali provocate dall'esposizione all'amianto.
Gli operai lavoravano negli stabilimenti milanesi (quelli di Viale Sarca e Via Ripamonti) tra gli anni Settanta e Ottanta.
I giudici della sesta sezione penale di Milano hanno accolto la ricostruzione del pm Maurizio Ascione stabilendo che quei decessi erano legati alla presenza di fibre di amianto nelle due fabbriche. L'accusa era omicidio colposo aggravato.
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Cassazione Penale, Sez. 4, 08 giugno 2015, n. 24454 -
Infortunio durante la movimentazione di un grosso pannello di legno.
Responsabilità di un datore di lavoro
Fonte: Olympus.uniurb
"... in caso di infortunio sul lavoro, non è consentito al datore di lavoro invocare a propria discolpa, per farne discendere l'interruzione del nesso causale (articolo 41, comma 2, c.p.), la legittima aspettativa della diligenza del lavoratore, allorquando lo stesso datore di lavoro versi in re illicita per non avere, per propria colpa, impedito l'evento lesivo cagionato dallo stesso infortunato, consentendogli di operare sul luogo di lavoro in condizioni di pericolo (ciò che qui è indiscutibile, per quanto detto sull'omessa informazione del lavoratore sulle situazioni di pericolo esistenti sul luogo di lavoro quanto alla presenza e movimentazione dei carichi, per l'elevato rischio di cadute degli stessi, considerato l'inadeguato bloccaggio dei pannelli di legno (cfr. Sezione IV, 25 marzo 2011, D'Acquisto).
Con l'ulteriore rilievo che, in caso di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale esclusiva, per escludere la responsabilità del datore di lavoro, può essere attribuita al comportamento imprudente del lavoratore infortunato realizzato nello svolgimentodelle proprie mansioni e utilizzando gli strumenti di lavoro (ciò che qui è parimenti non revocabile in dubbio) (Sezione feriale, 12 agosto 2010, Mazzei ed altri)."
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JOBS ACT. PREOCCUPANO LE MISURE SULLA SICUREZZA
"I decreti attuativi del Jobs act ci preoccupano fortemente anche dal punto di vista della salute e della sicurezza sul lavoro: il combinato disposto di demansionamento, istituzione non ben definita dell'Ispettorato nazionale per il lavoro, paventata abolizione del cartellino nei cantieri e possibili modifiche della Commissione Consultiva Permanente per salute e sicurezza, porterebbe a conseguenze molto negative e potenzialmente pericolose per i lavoratori, oltre all'ulteriore indebolimento del ruolo delle organizzazioni sindacali".
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