MEDICO COMPETENTO

  • Collabora. Cosa si debba intendere?

     

    Interpello n. 5/2014 - Risposta al quesito sulla corretta interpretazione dell'art. 25, comma l, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 .

    Commissione per gli interpelli
    (ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008. N. 81)  INTERPELLO N. 5/2014


    Roma, 27/03/2014


    Alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

    Oggetto: Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito sulla corretta interpretazione dell'art. 25, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008.

    La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione dell’art. 25, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008.

    In particolare l’interpellante chiede di sapere come debba intendersi il termine “collabora”.

    Al riguardo va premesso che l’art. 25, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che il medico competente collabori “con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso […]”.

    Inoltre la lettera m, del citato articolo, prevede che il medico competente partecipi “alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria”.

    Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.