- Dettagli
Cassazione Penale, Sez. 4, 08 giugno 2015, n. 24454 -
Infortunio durante la movimentazione di un grosso pannello di legno.
Responsabilità di un datore di lavoro
Fonte: Olympus.uniurb
"... in caso di infortunio sul lavoro, non è consentito al datore di lavoro invocare a propria discolpa, per farne discendere l'interruzione del nesso causale (articolo 41, comma 2, c.p.), la legittima aspettativa della diligenza del lavoratore, allorquando lo stesso datore di lavoro versi in re illicita per non avere, per propria colpa, impedito l'evento lesivo cagionato dallo stesso infortunato, consentendogli di operare sul luogo di lavoro in condizioni di pericolo (ciò che qui è indiscutibile, per quanto detto sull'omessa informazione del lavoratore sulle situazioni di pericolo esistenti sul luogo di lavoro quanto alla presenza e movimentazione dei carichi, per l'elevato rischio di cadute degli stessi, considerato l'inadeguato bloccaggio dei pannelli di legno (cfr. Sezione IV, 25 marzo 2011, D'Acquisto).
Con l'ulteriore rilievo che, in caso di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale esclusiva, per escludere la responsabilità del datore di lavoro, può essere attribuita al comportamento imprudente del lavoratore infortunato realizzato nello svolgimentodelle proprie mansioni e utilizzando gli strumenti di lavoro (ciò che qui è parimenti non revocabile in dubbio) (Sezione feriale, 12 agosto 2010, Mazzei ed altri)."
- Visite: 8049
- Dettagli
JOBS ACT. PREOCCUPANO LE MISURE SULLA SICUREZZA
"I decreti attuativi del Jobs act ci preoccupano fortemente anche dal punto di vista della salute e della sicurezza sul lavoro: il combinato disposto di demansionamento, istituzione non ben definita dell'Ispettorato nazionale per il lavoro, paventata abolizione del cartellino nei cantieri e possibili modifiche della Commissione Consultiva Permanente per salute e sicurezza, porterebbe a conseguenze molto negative e potenzialmente pericolose per i lavoratori, oltre all'ulteriore indebolimento del ruolo delle organizzazioni sindacali".
- Dettagli
- Visite: 4161
- Dettagli
SANITA': ANMA, ALLARME PER 5 MILA CANCELLAZIONI DA ELENCO MEDICI COMPETENTI
Ministero della Salute, "Non hanno provveduto a trasmissione della partecipazione a Educazione continua in medicina (Ecm) 2011-2013, necessaria per poter svolgere le funzioni di medico competente"
Articolo 38 d.lgs 81/08 recita al comma 3.
"Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229(N), e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del presente decreto legislativo.
I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina“medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.
- Visite: 5261
- Dettagli
Assemblea Nazionale RLS FIOM
L'Importante è la SALUTE
INVITO ALLA PARTECIPAZIONE
- Visite: 4166
Pagina 20 di 23