Responsabilità di un CSE.
Manca la funzione di "alta vigilanza" se è assente nei momenti topici del cantiere.
Cassazione Penale, Sez. 7, 19 maggio 2017, n. 25212
La Corte di Cassazione in questa sentenza si è così espressa:
"Ora, se è ben vero che al medesimo non poteva essere richiesta una presenza assidua in cantiere, è altrettanto vero però, come chiarito in precedenza, che l'obbligo di cui alla lettera f) dell'art. 92 citato, eccezionalmente, individua la posizione di garanzia del CSE nel potere-dovere di intervenire direttamente sulle singole lavorazioni pericolose, ciò che implica anche la necessità legale di frequentare il cantiere con una periodicità compatibile con la possibilità di rilevare le eventuali lavorazioni pericolose. Ciò implica un'attività di verifica non può significare presenza quotidiana nel cantiere, implica però necessariamente la sua presenza nei momenti delle lavorazioni topici rispetto alla funzione di controllo. E certamente non può non essere considerato "topico" rispetto alla funzione di controllo il momento in cui in cantiere vengono svolte lavorazioni che comportano il rischio di caduta dall'alto, lavorazioni che per la loro intrinseca pericolosità richiedono assolutamente la presenza del coordinatore per l'esecuzione legittimato, proprio in virtù della predetta lett. f), ad esercitare un potere-dovere di intervento diretto, che può e deve spingersi sino al punto di sospendere i lavori."