Coordinatore per l'Esecuzione

  • CSE: la mancanza di "alta vigilanza"

    Responsabilità di un CSE.
    Manca la funzione di "alta vigilanza" se è assente nei momenti topici del cantiere.
    Cassazione Penale, Sez. 7, 19 maggio 2017, n. 25212

    La Corte di Cassazione in questa sentenza si è così espressa:

    "Ora, se è ben vero che al medesimo non poteva essere richiesta una presenza assidua in cantiere, è altrettanto vero però, come chiarito in precedenza, che l'obbligo di cui alla lettera f) dell'art. 92 citato, eccezionalmente, individua la posizione di garanzia del CSE nel potere-dovere di intervenire direttamente sulle singole lavorazioni pericolose, ciò che implica anche la necessità legale di frequentare il cantiere con una periodicità compatibile con la possibilità di rilevare le eventuali lavorazioni pericolose. Ciò implica un'attività di verifica non può significare presenza quotidiana nel cantiere, implica però necessariamente la sua presenza nei momenti delle lavorazioni topici rispetto alla funzione di controllo. E certamente non può non essere considerato "topico" rispetto alla funzione di controllo il momento in cui in cantiere vengono svolte lavorazioni che comportano il rischio di caduta dall'alto, lavorazioni che per la loro intrinseca pericolosità richiedono assolutamente la presenza del coordinatore per l'esecuzione legittimato, proprio in virtù della predetta lett. f), ad esercitare un potere-dovere di intervento diretto, che può e deve spingersi sino al punto di sospendere i lavori."

    Coordinatore per l'Esecuzione

  • Passante travolto

    Cassazione Penale, Sez. 4, 29 agosto 2018, n. 39102 - Passante travolto da un mezzo in movimento all'interno del cantiere: responsabilità del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

     

    Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è naturalmente titolare di una posizione di garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica, in quanto gli spettano compiti di «alta vigilanza», consistenti:

    a) nel controllo sulla corretta osservanza delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori;

    b) nella verifica dell’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e nell'assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento;

    c) nell'adeguamento dei piani in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute e nella verifica che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS (così, Sez. 4, n. 45862 del 14/09/2017, Rv. 271026; Sez. 4, n. 27165 del 24/05/2016, Battisti, Rv. 26773501; Sez. 4, n. 44977 dei 12/06/2013, Lorenzi, Rv. 25716701).