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Cassazione Penale, Sez. 4, 08 giugno 2015, n. 24454 -

Infortunio durante la movimentazione di un grosso pannello di legno.

Responsabilità di un datore di lavoro

Fonte: Olympus.uniurb

"... in caso di infortunio sul lavoro, non è consentito al datore di lavoro invocare a propria discolpa, per farne discendere l'interruzione del nesso causale (articolo 41, comma 2, c.p.), la legittima aspettativa della diligenza del lavoratore, allorquando lo stesso datore di lavoro versi in re illicita per non avere, per propria colpa, impedito l'evento lesivo cagionato dallo stesso infortunato, consentendogli di operare sul luogo di lavoro in condizioni di pericolo (ciò che qui è indiscutibile, per quanto detto sull'omessa informazione del lavoratore sulle situazioni di pericolo esistenti sul luogo di lavoro quanto alla presenza e movimentazione dei carichi, per l'elevato rischio di cadute degli stessi, considerato l'inadeguato bloccaggio dei pannelli di legno (cfr. Sezione IV, 25 marzo 2011, D'Acquisto).
Con l'ulteriore rilievo che, in caso di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale esclusiva, per escludere la responsabilità del datore di lavoro, può essere attribuita al comportamento imprudente del lavoratore infortunato realizzato nello svolgimentodelle proprie mansioni e utilizzando gli strumenti di lavoro (ciò che qui è parimenti non revocabile in dubbio) (Sezione feriale, 12 agosto 2010, Mazzei ed altri)."