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Possibile impiego come protezione collettiva per lo svolgimento delle attività in copertura

 I DPI devono essere impiegati solamente quando i rischi non possono essere evitati... (art.75)

Le attività che si svolgono sulle copertura degli edifici espongono i lavoratori a rischi particolarmente elevati per la loro salute e sicurezza, in particolare al rischio di caduta dall’alto. La percentuale di infortuni mortali imputabile a cadute oltre il bordo non protetto della copertura è difatti molto elevata.
TaIi lavori, che si svolgono nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili, devono essere eseguiti in condizioni di sicurezza rispettando le misure generali di tutela previste dall’art.15 del d.lgs. 81/08. I rischi vanno eliminati e, ove ciò non sia possibile, ridotti alla fonte (comma 1, lettera e).

Per permetterne l’esecuzione in sicurezza è indispensabile la determinazione preliminare della natura e della entità dei rischi, la pianificazione delle attività, l’adozione di idonee metodologie di lavoro insieme alla scelta delle attrezzature, delle opere provvisionali e dei dispositivi di protezione collettiva e dei dispositivi di protezione individuale più idonei.
Il d.lgs. 81/08 considera l’adozione dei dispositivi di protezione collettiva come prioritaria rispetto quelli individuali (DPI), concetto che viene espresso nell’ambito delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (art.15) e negli articoli 75 e 111.

I DPI devono essere impiegati solamente quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione quali i mezzi di protezione collettiva, le misure, i metodi o i procedimenti di riorganizzazione del lavoro (art.75).
In particolare il comma 5 dell’articolo 111 prevede che “Il datore di lavoro in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate (...), individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per
quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini”.

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