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  • Ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

     unitaria rls rlstin questo momento così difficile per il nostro Paese, in cui la grave emergenza sa­nitaria, dovuta al diffondersi del COVID19, ha imposto a tutti i cittadini di modifi­care le proprie abitudini e stili di vita, il Governo e tutte le Istituzioni fanno appel­lo a ogni singolo cittadino affinché si assuma responsabilità civile e solidarietà, al fine di evitare la diffusione dell’infezione e contenere il fenomeno.
    Ed è per questo motivo che ora, più che mai, è necessario innalzare il livello di at­tenzione per prevenire il diffondersi del virus e salvaguardare, la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori che in molti settori, sono a tutt’oggi chiamati a svolgere la propria attività così come previsto nell’ultimo DPCM dell’11 marzo 2020 (allegati1 e 2).
    Ricordiamo, quindi, a tutti i RLS che, nel rispetto di quanto previsto nell’ultimo DPCM, dell’11 marzo 2020, in modalità di confronto e consultazione da parte delDatore di lavoro, in collaborazione con l’RSPP e il Medico competente (ove già previsto), in ordine alle attività produttive e professionali che non risultino sospese(allegato 1 e 2 del DCPM, 11 marzo 2020), sia necessario assumere protocolli di sicurezza anti­ contagio – che prevedano, almeno, la distanza minima tra soggetti(anche nei locali della mensa aziendale), ma anche, sulla base delle valutazioni di maggior tutela, l’adozione di interventi di natura organizzativa, la distribuzione dispecifici dispositivi di protezione individuale, adeguate e specifiche misure igieni­co sanitarie e, sempre, una costante e ripetuta sanificazione degli ambienti di lavo­ro.
    Laddove, pertanto, non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro, come principale misura di contenimento, sarà necessario che i datori di lavoro si adoperino per individuare soluzioni di prevenzione adeguate, e se necessa­rio, diversificate e, comunque, specifiche, tra le quali il fornire strumenti di protezione individuale (art. 1, punto 7, lettera d) del DCPM, 11 marzo 2020) o solu­zioni alternative (nel caso non siano ad ora reperibili) che garantiscano la massimatutela della salute e sicurezza sul lavoro (art.2087 c.c.).