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 unitaria rls rlstin questo momento così difficile per il nostro Paese, in cui la grave emergenza sa­nitaria, dovuta al diffondersi del COVID19, ha imposto a tutti i cittadini di modifi­care le proprie abitudini e stili di vita, il Governo e tutte le Istituzioni fanno appel­lo a ogni singolo cittadino affinché si assuma responsabilità civile e solidarietà, al fine di evitare la diffusione dell’infezione e contenere il fenomeno.
Ed è per questo motivo che ora, più che mai, è necessario innalzare il livello di at­tenzione per prevenire il diffondersi del virus e salvaguardare, la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori che in molti settori, sono a tutt’oggi chiamati a svolgere la propria attività così come previsto nell’ultimo DPCM dell’11 marzo 2020 (allegati 1 e 2).
Ricordiamo, quindi, a tutti i RLS che, nel rispetto di quanto previsto nell’ultimo DPCM, dell’11 marzo 2020, in modalità di confronto e consultazione da parte del Datore di lavoro, in collaborazione con l’RSPP e il Medico competente (ove già previsto), in ordine alle attività produttive e professionali che non risultino sospese (allegato 1 e 2 del DCPM, 11 marzo 2020), sia necessario assumere protocolli di sicurezza anti­ contagio – che prevedano, almeno, la distanza minima tra soggetti (anche nei locali della mensa aziendale), ma anche, sulla base delle valutazioni di maggior tutela, l’adozione di interventi di natura organizzativa, la distribuzione di specifici dispositivi di protezione individuale, adeguate e specifiche misure igieni­co sanitarie e, sempre, una costante e ripetuta sanificazione degli ambienti di lavo­ro.
Laddove, pertanto, non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro, come principale misura di contenimento, sarà necessario che i datori di lavoro si adoperino per individuare soluzioni di prevenzione adeguate, e se necessa­rio, diversificate e, comunque, specifiche, tra le quali il fornire strumenti di protezione individuale (art. 1, punto 7, lettera d) del DCPM, 11 marzo 2020) o solu­zioni alternative (nel caso non siano ad ora reperibili) che garantiscano la massima tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art.2087 c.c.).

E’ inoltre necessario che i datori di lavoro, in collaborazione con l’RSPP, il MC (ove già previsto), consultando l’RLS, verifichino la rispondenza del DVR (e dei DUVRI, nei riguardi delle aziende in appalto) agli interventi messi in atto e ai pro­tocolli di prevenzione adottati.
E’ altresì obbligo a carico del datore di lavoro informare tutti i lavoratori sull’ado­zione di suddette misure di intervento (art. 36, D.lgs 81/08 s.m.), prevedendone il totale rispetto da parte di tutti, Per tutte le attività non sospese, comunque è priori­tario che venga disposto, per quanto possibile e coerente con le diverse mansioni, lo svolgimento delle prestazioni lavorative attraverso la modalità di lavoro agile (da favorire, tra gli altri, per l’attività degli RLST, quando non indispensabile la vi­sita negli ambienti di lavoro), secondo le procedure semplificate previste.
Si precisa che non è disposta alcuna sospensione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori (D.Lgs.81/08 s.m., artt.25 e 41): il controllo sanitario è difatti una delle misure di tutela previste dal D.Lgs.81/08 s.m., art. 15.
Ricordiamo, inoltre, che sempre sul sito del Ministero della Salute si possono trovare i Nu­meri verdi regionali e altri numeri dedicati all'emergenza ai quali chiamare in caso di richiesta di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento e la gestione del contagio del nuovo coronavirus in Italia In questa fase di emergenza dobbiamo rispettare le indicazioni del Governo, nel pieno rispetto della salute di tutti i lavoratori e di tutti i cittadini italiani al fine di contenere la diffusione del virus. In ultimo, riportiamo qui di seguito anche il mes­saggio che i nostri segretari generali hanno inviato, in data 10 marzo, alle associa­zioni datoriali e al premier Conte.

 

Segretari Confederali
CGIL CISL UIL
Rossana Dettori, Angelo Colombini, Silvana Roseto

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