Infortunio, lavoro

  • 8 marzo: Inail, oltre 1/3 infortuni lavoro a donne

    Le donne rappresentano in Italia il 52% della popolazione con più di 15 anni e il 42% del totaledegli occupati mentre sono poco più di un terzo del totale dellepersone infortunate sul lavoro nel 2014 (35,9%). Il dato arrivadall' Inail che sottolinea come nel 2014 le denunce consolidatedi incidenti a donne con esito mortale siano state 108 (72riconosciute positive dall' Istituto).

  • Comunicazione di infortunio

     

    Comunicazione di infortunio a fini statistici e informativi ai sensi dell’art. 18 commi 1, lettera r), e 1-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e decreti applicativi. Prime istruzioni operative.

    L’art. 3, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 ha modificato l’articolo 18, comma 1–bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.
    A seguito della nuova formulazione, tutti i datori di lavoro, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri Enti o con polizze private, nonché i soggetti abilitati a intermediazione, a decorrere dal 12 ottobre 2017 avranno l’obbligo di comunicare in via telematica all’Inail, (…)

  • Infortunio del lavoratore e responsabilità del direttore di stabilimento

     

    Infortunio durante lo spostamento di una barra di acciaio.
    Responsabilità del direttore di stabilimento per mancanza di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori.

    Cassazione Penale, Sez. 4, 15 aprile 2020, n. 12177

     

    In questa sentenza la Suprema Corte ha ricordato come si sia passati «A seguito dell'introduzione del d.lgs 626/94 e, poi, del T.U. 81/2008, dal principio "dell'ontologica irrilevanza della condotta colposa del lavoratore" al concetto di "area di rischio" che il datore di lavoro è chiamato a valutare in via preventiva, resta in ogni caso fermo il principio secondo cui non può esservi alcun esonero di responsabilità all'interno dell'area di rischio, nella quale si colloca l'obbligo datoriale di assicurare condizioni di sicurezza appropriate anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati del lavoratore». 

  • Infortunio e mancata formazione

    Infortunio e responsabilità datoriale per mancata formazione

    Sentenza Cassazione Penale, Sez. 4, n. 36882 del 11 settembre 2015


    Amputazione del braccio e responsabilità datoriale: se manca la formazione non ha nessuna efficacia causale il comportamento dell'infortunato che ha dato occasione all'evento

    Nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato oltre che dall'assenza o dall'inidoneità delle misure di prevenzione, anche dalla mancata formazione del dipendente, nessuna efficacia causale viene attribuita al comportamento del lavoratore infortunato,

  • Infortunio sul lavoro

    Infortunio sul lavoro a Obi (Sesto Fiorentino).
    Filcams-Cgil: sconvolti, vicini alla famiglia
     
    "Solidarietà e vicinanza alla famiglia. Siamo sconvolti, così come tutta la comunità, per la morte di un ragazzo di 29 anni che stava lavorando": così la Filcams Cgil Firenze, per bocca di Fabio Fantini, dopo la morte del lavoratore in seguito a un infortunio mortale, venerdì scorso, a Obi (Sesto Fiorentino). "Presteremo attenzione alle indagini degli organi competenti per chiarire come è avvenuto l'incidente. E continueremo la nostra battaglia per diffondere l'importanza della sicurezza sul lavoro", aggiunge Fantini. In occasione del giorno del funerale, in attesa delle decisioni dell'azienda, il sindacato si attiverà per permettere ai colleghi e ai lavoratori di partecipare al rito.
     
    01/06/2015
     
  • Infortunio. Vizio nella progettazione e fabbricazione della macchina

    Infortunio. La responsabilità del costruttore della macchina non esclude quella del DL.

    Cassazione Penale, Sez. 4, 29 settembre 2016, n. 40702

     

    "La responsabilità del costruttore, nel caso in cui l’evento dannoso sia provocato dall’inosservanza delle cautele antinfortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, non esclude peraltro la responsabilità del datore di lavoro, sul quale grava l’obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare la predetta macchina e di adottare nell’impresa tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori; a detta regola può farsi eccezione nella sola ipotesi in cui l’accertamento di un elemento di pericolo nella macchina o di un vizio di progettazione o di costruzione di questa sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio, impeditive di apprezzarne la sussistenza con l’ordinaria diligenza (Cass., Sez. 4^, n. 26247del 30/5/2013, Rv., 256948; in senso conforme, già, Cass. n. 1216 del 2006, Rv. 233175; n. 2630 del 2007, Rv. 236012; n. 37060 del 2008, Rv. 241020).

  • Responsabilità del RSPP - in fase esecutiva

    Schiacciamento mortale con un tubo di 600 chili. Non si può pretendere dal RSPP un intervento in fase esecutiva che è estraneo alle proprie competenze consultive/intellettive

    Cassazione Penale, Sez. 4, 09 dicembre 2019, n. 49761
    CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

    In materia di infortuni sul lavoro, risponde a titolo di colpa professionale, unitamente al datore di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ogni qual volta l'infortunio sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare al datore di lavoro (Sez. 4, n. 40718 del 26/04/2017, Raimondo, Rv. 27076501). In altri termini, il RSPP risponde dell'evento, in concorso con il datore di lavoro, solo se si fornisce adeguata dimostrazione che lo stesso abbia svolto in maniera negligente la sua attività di consulente del datore di lavoro, a seguito di errore tecnico nella valutazione dei rischi, per suggerimenti sbagliati o mancata segnalazione di situazioni di rischio colposamente non considerate.
    Nel caso, invece, la motivazione della sentenza impugnata sembra confondere il piano intellettivo/valutativo (proprio del RSPP) da quello decisionale/operativo (proprio di altri garanti, principalmente il datore di lavoro). Si parla di evento determinato da scelte esecutive sbagliate, ma tali scelte non spettano al RSPP, il quale non è presente tutti i giorni in azienda e non è tenuto a controllare le fasi esecutive delle lavorazioni.

  • Sentenza: infortunio del lavoratore della ditta appaltatrice

    Cassazione Penale, Sez. 4, 28 novembre 2014, n. 49731

    Rischio di esplosione e infortunio del lavoratore della ditta appaltatrice: responsabilità dell'appaltante?

     

    Presidente D’Isa – Relatore Dell’Utri

    Fatto



    1. Con sentenza resa in data 1/6/2012, il Tribunale di Mantova ha condannato C.A. alla pena di due mesi di reclusione in relazione al reato di lesioni personali colpose commesso, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai danni del lavoratore B.R. , in (omissis) .
    All'imputato era stata originariamente contestata la violazione delle norme di colpa specifica espressamente richiamate nel capo d'imputazione, consistita nell'aver omesso, nella qualità di direttore in materia di sicurezza sul lavoro della società SOL s.p.a., di valutare il rischio di esplosione nella zona di deposito bombole da bonificare e di effettuare una corretta formazione del lavoratore, senza neppure provvedere ad impartire istruzioni scritte, con la conseguenza che il lavoratore B.R. , dipendente di una ditta appaltatrice, mentre si trovava in piedi sul bordo di un cestone al fine di effettuare un'operazione manuale di svuotamento della valvola di una bombola di acetilene vuota, veniva investito dalla fiammata provocata dall'esplosione del gas residuo contenuto all'interno della bombola, con la conseguente provocazione di lesioni da ustione che ne determinavano un'incapacità ad attendere le proprie occupazioni per una durata superiore a quaranta giorni.