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si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.

 

Cass. Pen., Sez. IV, sent. 18 maggio 2011 n. 19553

Né può sostenersi [...] che le norme poste a tutela dei lavoratori dai rischi di caduta dall'alto - laddove i lavori si svolgano ad altezza dal suolo superiore ai due metri - riguardino solo il luogo ove usualmente si svolge l'attività aziendale. In realtà, per luogo di lavoro, tutelato dalla normativa antinfortunistica, deve intendersi qualsiasi posto in cui il lavoratore acceda, anche solo occasionalmente, per svolgervi le mansioni affidategli, e che nella ratio della normativa antinfortunistica, il riferimento ai “luoghi di lavoro” ed ai “posti di lavoro” non può che riguardare qualsiasi posto nel quale concretamente si svolga l'attività lavorativa.