LE DIFFERENZE TRA INDUMENTI PROTETTIVI E INDUMENTI DI LAVORO E LA LORO REGOLAMENTAZIONE

Su chi gravano gli obblighi del lavaggio e della retribuzione dei tempi di “percorrenza” e “vestizione”

 Gli orientamenti della Cassazione fino alla recente sentenza del 17 giugno 2014

1. INDUMENTI DA LAVORO E DPI L’“USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE”

è regolamentato al Titolo III Capo II del Il D.Lgs.81/2008 Tali dispositivi, contemplati sia nella Direttiva Europea 89/686/CEE (destinata al fabbricante di DPI e recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs.475/92) e sia nella Direttiva Europea 89/656/CEE (destinata all’utilizzatore di DPI e riportata nel titolo III del Testo Unico dopo il recepimento nel nostro ordinamento con il D.Lgs.626/94) vengono definiti (differenziandosi tra le due Direttive semplicemente per la limitazione al solo mondo del lavoro per la 89/656/CEE) come:
“........... qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta ........... allo scopo di essere protetti contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute........” (art. 74del D.Lgs.81/2008)
Sono esclusi, sempre secondo l’art. 74 dello stesso decreto (comma 2):
- gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore.
Ne viene di conseguenza che tutte le volte che si è in presenza di un rischio e ci si deve proteggere dallo stesso, è necessario, nel caso in cui non si riesca ad eliminarlo con misure tecniche adeguate o organizzazione del lavoro, ricorrere all’uso dei DPI.

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