D.Lgs. 12 luglio 2024 n. 103

D.Lgs. 12 luglio 2024 n. 103

  • Semplificazione dei controlli

     

    Semplificazione dei controlli sulle attività economiche. Il D.Lgs. 12 luglio 2024 n. 103

    Art. 5.
    Principi generali del procedimento di controllo delle attività economiche
    1. Per agevolare e promuovere la comprensione e il rispetto sostanziale della normativa applicabile in materiadi controlli, i Ministeri competenti e le regioni pubblicano sui propri siti istituzionali, anche a seguito dell’attivitàdi dialogo e confronto di cui all’articolo 7, apposite linee guida o FAQ, anche tenendo conto della complessità delladisciplina di riferimento.
    2. Il controllo si fonda sul principio della fiducianell’azione legittima, trasparente e corretta delle amministrazioni che programmano e svolgono i controlli, nonchédei principi di efficacia, efficienza e proporzionalità, tenendo conto delle informazioni in possesso delle amministrazioni competenti in modo da minimizzare le richieste documentali secondo il criterio del minimo sacrificio organizzativo per il soggetto controllato.
    3. Ferma restando l’immediata effettuazione dei controlli nel caso di richieste dell’Autorità giudiziaria o di circostanziate segnalazioni di soggetti privati o pubblici, nei casi previsti dal diritto dell’Unione europea, nei casi di controlli per la sicurezza sui luoghi di lavoro e, comunque, ogni qual volta emergano situazioni di rischio, le amministrazioni programmano i controlli e i relativi accessi ispettivi con intervalli temporali correlati alla gravità del rischio.