Protezione Collettiva

  • Interpello - Nei lavori in quota priorità alle misure di protezione collettiva

     

    Ministero del Lavoro, Interpello n. 6/2019 - Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. - Nei lavori in quota priorità alle misure di protezione collettiva

     

    Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
    (articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

    INTERPELLO N. 6/2019 dell'1/10/2019
    Istanza: Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. - risposta a interpello "Chiarimenti in merito l'obbligo di cui art. 148 comma 1 del D.Lgs. 81/2008". Seduta della Commissione del 15 luglio 2019

    Destinatario: Federcoordinatori - Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza

    Oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. “Chiarimenti in merito l’obbligo di cui art. 148 comma 1 del D.Lgs. 81/2008”. Seduta della Commissione del 15 luglio 2019.

    La Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al seguente quesito: "Il datore di lavoro deve sempre predisporre obbligatoriamente misure di protezione collettiva, ai sensi dell’art. 148 c. 1 D.Lgs. 81/2008 e smi, ovvero ha la facoltà di valutare caso per caso quali misure di protezione (collettiva o individuale) adottare?".
    Il richiedente afferma che "Questo obbligo risulta in contrasto con quanto indicato nell’art. 111 c. 1 let. a) del D.Lgs. 81/2008 smi per il quale il datore di lavoro, in caso di lavori in quota, deve dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale ma non l’obbligo di predisporle sempre".

  • Trabattelli e protezione collettiva

    I trabattelli, essendo luoghi di lavoro su superfici orizzontali, debbono essere dotati tra l’altro di idoneo parapetto che, oltre ai requisiti strutturali e dimensionali, deve possedere le caratteristiche adeguate per tener conto delle azioni trasmesse dal lavoratore in caso di appoggio contro lo stesso.
     
    Il parapetto è costituito da:
    - corrente principale,
    - protezione intermedia,
    - tavola fermapiede.