medico competente

  • Condanna Medico Competente

     

    La Sentenza della Cassazione Penale n. 1856/13 del 2012 del15/01/2013, udienza del 11/12/2012, PresidenteMANNINO SAVERIO FELICE  RelatoreRAMACCI LUCA

    RITENUTO IN FATTO

    1. Il Tribunale di Pisa, con sentenza dell'1.12.2011, ha condannato Francesca FAVILLI alla pena dell'ammenda, riconoscendola responsabile della contravvenzione di cui all'art. 25, comma 1, lett. a) in relazione all'art. 58, comma 1, lett. e) del d.lgs. 81/2008 come modificato dall'art. 41 del d.lgs. 106/09 perché, in qualità di «medico competente» presso l'azienda Toscopelli s.r.I., non collaborava con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori per la parte di competenza e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.

    Avverso tale pronuncia la predetta propone ricorso per cassazione.

  • Chi è il «medico competente»?

    Chi è il «medico competente»?

    medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti del decreto 81/08;

  • INFORMATIVA: STRESS CORRELATO AL LAVORO

     

    Informativa stress versione stampa dicembre2023

     

    STRESS CORRELATO AL LAVORO:‬ INFORMATIVA RIVOLTA AI DATORI DI‬

    LAVORO E ALLE FIGURE AZIENDALI DELLA‬ PREVENZIONE

    l‬l ‭presente‬ ‭documento,‬ ‭prodotto‬ ‭dal‬ ‭Gruppo‬ ‭Tematico‬ ‭Regionale‬ “Ergonomia‬ ‭e‬ ‭Stress‬ ‭Correlato‬‭ al‬‭ Lavoro”,‬‭ contiene‬‭ primi‬‭ indirizzi‬ finalizzati‬ ‭a‬ ‭richiamare ‬‭l’attenzione‬‭ delle‬‭ aziende‬‭ sulla‬‭ necessità‬‭ di‬ una‬‭ corretta‬‭ gestione‬‭ dei‬‭ rischi‬‭psico-sociali‬‭ e ‬‭dello‬‭ stress‬‭ correlato‬ al‬ ‭lavoro‬ ‭nei‬ ‭contesti‬ ‭produttivi,‬ ‭e videnziando,‬ ‭nel‬ ‭contempo,‬ l’importanza‬ ‭di‬ ‭un‬ ‭aggiornamento‬ ‭della‬ ‭valutazione‬ ‭del‬ ‭rischio‬ stress‬ ‭in‬ ‭conseguenza‬ ‭degli‬ ‭importanti‬ ‭cambiamenti‬ ‭sociali‬ ‭ed‬ economici intervenuti con la pandemia da virus SARS CoV-2.‬
    Tale‬ ‭invito‬ ‭viene‬ ‭proposto‬ ‭a‬ ‭tutte‬ ‭le‬‭aziende,‬‭qualora‬‭non‬‭abbiano‬ già‬ ‭provveduto‬ ‭all’aggiornamento‬ ‭a‬ ‭partire‬ ‭dall’anno‬ ‭2022,‬ ‭anche‬ indipendentemente‬‭ dai‬‭ casi‬‭ indicati‬‭ dall’art.‬‭29,‬‭ comma‬‭ 3 ‬‭del‬‭D.Lgs.‬ 81/2008‬ ‭(‬ ‭modifiche‬‭ del‬‭ processo‬‭ produttivo‬‭ o‬‭ dell’‬‭organizzazione‬ del‬‭ lavoro‬‭ significative‬‭ ai‬‭ fini‬‭ della‬‭ salute‬‭ e‬‭ sicurezza‬‭ dei‬‭ lavoratori‬‭ o‬ evoluzione‬ ‭della‬ ‭tecnica,‬ ‭della‬ ‭prevenzione‬ ‭o‬ ‭della‬ ‭protezione‬ ‭o‬ verificarsi‬ ‭di‬ ‭infortuni‬ ‭significativi‬ ‭o‬ ‭evidenze‬ ‭derivanti‬ ‭dalla‬ sorveglianza‬ ‭sanitaria).‬ ‭

    A‬ ‭tal‬ ‭proposito,‬ ‭si‬ ‭ricorda‬ ‭che‬ ‭il‬ Coordinamento‬‭ Tecnico‬‭ Interregionale‬‭ della‬‭ Prevenzione‬‭ne i‬‭ luoghi‬ di‬ ‭Lavoro‬ ‭nel‬ ‭documento‬ ‭“Indicazioni‬ ‭per‬ ‭la‬ ‭corretta‬ ‭gestione‬ ‭del‬ rischio ‬‭ e‬‭ per‬‭ l’attività‬‭ di‬‭ vigilanza‬‭ alla‬‭ luce‬‭ della‬‭ lettera‬‭ circolare‬‭ del‬ 18‬‭novembre‬‭ 2010‬‭ del‬‭ Ministero‬‭ del‬‭ Lavoro ‬‭e ‬‭delle‬‭ Politiche‬‭ Sociali”‬ propone‬‭ di‬‭ ripetere‬‭ periodicamente ‬‭–‬‭ indicativamente‬‭ ogni‬‭ 2‬‭ anni‬‭ la‬ ‭valutazione‬ ‭del‬ ‭rischio‬ ‭stress‬ ‭correlato‬ ‭al‬ ‭lavoro‬ ‭anche‬ ‭in‬ situazioni di rischio basso e assenza dei casi previsti dall’art. 29.‬
    La‬‭ motivazione‬‭ di‬‭ tale‬‭ suggerimento,‬‭ come ‬‭sopra ‬‭richiamato,‬‭ deriva‬ da‬ ‭alcune‬ ‭considerazioni‬ ‭sui‬ ‭mutamenti‬ ‭sociali‬ ‭ed‬ ‭economici‬ intervenuti‬ ‭a‬ ‭seguito‬ ‭della‬ ‭pandemia‬ ‭e‬ ‭di‬ ‭altri‬ ‭eventi‬ ‭che‬ ‭si‬ ‭sono‬ susseguiti,‬ ‭come‬‭ la‬‭ guerra‬‭ in‬‭ Europa,‬‭ la‬‭ crisi‬‭ energetica‬‭ da‬‭ questa‬ indotta‬ ‭con‬ ‭l’aumento‬ ‭dei‬ ‭costi‬ ‭delle‬ ‭materie‬ ‭prime‬ ‭e‬ ‭dei‬ ‭beni‬ ‭di‬ consumo,‬‭ l’acuirsi‬‭ degli‬‭ effetti‬‭ dei‬‭ cambiamenti‬‭ climatici.‬‭ Si‬‭ tratta‬‭ di‬ fattori‬ ‭che,‬ ‭oltre‬‭ ad‬‭ alimentare‬‭ l’insicurezza‬‭ sociale‬‭ e‬‭ incrementare‬ le‬ ‭disuguaglianze‬ ‭in‬ ‭termini‬ ‭di‬ ‭salute,‬ ‭possono‬ ‭avere‬ ‭determinato‬ delle‬ ‭ripercussioni‬ ‭su‬ ‭molte‬ ‭realtà‬ ‭aziendali‬‭ anche‬‭ con‬‭ effetti‬‭ sulla‬ salute e sicurezza dei lavoratori.‬
    Si‬ ‭sottolinea,‬ ‭inoltre,‬ ‭come‬ ‭la‬ ‭pandemia‬ ‭abbia‬ ‭indubbiamente‬ comportato‬ ‭significative‬ ‭modifiche‬ ‭nell’organizzazione‬ ‭del‬ ‭lavoro‬ anche‬ ‭in‬ ‭relazione‬ ‭all’incremento‬ ‭dell’utilizzo‬ ‭di‬ ‭tecnologie‬ informatiche‬ ‭(es.‬ ‭telelavoro,‬ ‭smart-working,‬ ‭incontri‬ ‭on-line‬ ‭da‬ remoto, formazione attraverso webinar, ecc.).‬

  • Medico Competente

    SANITA': ANMA, ALLARME PER 5 MILA CANCELLAZIONI DA ELENCO MEDICI COMPETENTI

    Ministero della Salute, "Non hanno provveduto a trasmissione della partecipazione aEducazione continua in medicina (Ecm) 2011-2013, necessaria per poter svolgere le funzioni di medico competente"

     

    Articolo 38 d.lgs 81/08 recita al comma 3.

    "Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229(N), e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del presente decreto legislativo.

    I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina“medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.

  • Relazione sanitaria

    Uno strumento per i RLS: la relazione sanitaria annuale

    di Oriana Rossi*

    La relazione sanitaria annuale, prevista dall’art. 25 comma 1 lettera i del D.Lgs 81/08 è un obbligo del Medico Competente ( “.... i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce informazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori) e, quando ben scritta, rappresenta un fondamentale strumento per conoscere lo stato di salute dei lavoratori da parte di tutti i soggetti aziendali ed in particolare dei RLS .

    Il documento infatti è un rapporto il più chiaro ed esauriente possibile dei risultati sanitari espressi in maniera anonima e collettiva relativi all’anno di riferimento. In particolare il medico competente deve saper descrivere brevemente il profilo di rischio delle varie mansioni/postazioni/lavorazioni specifiche della ditta con la relativa analisi dei rischi e, per quanto possibile, dei livelli di esposizione desunti dalla valutazione di rischio. Accanto al profilo di rischio deve essere indicato il relativo protocollo sanitario adottato dal medico competente tenendo conto dei diversi effetti sulla salute da monitorare.