Covid-19

  • "Green pass", Dpcm 17.06.2021

    DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 giugno 2021 .
    Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, recante

    «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19».

    .....

    Capo I


    PARTE GENERALE
    Art. 1.
    Definizioni
    1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) «Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC)» per l’emissione e validazione delle certificazioni verdi COVID-19: sistema
    informativo nazionale per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo, di cui all’art. 9 del decretolegge 22 aprile 2021, n. 52 e all’art. 42 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

    b) «certificazioni verdi COVID-19»: le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2, lo stato di avvenuta guarigione dall’infe-
    zione da SARS-CoV-2, ovvero l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2, di cui all’art. 9, del decreto-legge
    22 aprile 2021, n. 52;

  • Istanza di verifica- fragilità e patologie

    Istanza di verifica situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse al fine di ottenere
    la concessione dell’astensione obbligatoria dal lavoro in tempo di epidemia da COVID-19

    Il modulo - solo per la USL Toscana Centro - per la verifica della situazione di particolare fragilità. L'istanza da inviare: Alla SOC Medicina Legale

  • Linee guida per la gestione di un caso positivo in azienda

    RegioneToscana

     

    REGIONE TOSCANA
    Giunta Regionale

     

    COVID-19 – LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DI UN CASO POSITIVO IN AZIENDA (aggiornate al 30 novembre 2020)

     

    SINTOMI SOSPETTI per COVID-19


    Febbre superiore a 37,5°C oppure presenza di uno dei seguenti sintomi: brividi, tosse, naso chiuso (congestione nasale) o naso che cola (rinorrea), mal di gola (faringodinia), difficoltà respiratoria (dispnea), dolori muscolari (mialgie), diarrea,vomito, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o sua diminuzione (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o sua alterazione (disgeusia).

    COMPITI


    LAVORATORE
    Nel caso che il lavoratore presenti i sintomi similinfluenzali in azienda: assicurarsi che il lavoratore indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica ed invitarlo ad allontanarsi dall’azienda. Il lavoratore rientra al proprio domicilio e contatta il Medico di Medicina Generale.
    Nel caso in cui il lavoratore presenti i sintomi mentre è a casa: resta a casa, avvisa il datore di lavoro e si astiene dal recarsi al lavoro (e in qualsiasi altro luogo di vita esterno alla propria abitazione); informa il Medico di Medicina Generale che gli invierà la ricetta dematerializzata con cui prenotare il test direttamente sul sito internet https://prenotatampone.sanita.toscana.it/

  • Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 48

    Misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.
    Revoca della ordinanza n.38/2020 e nuove disposizioni

    RegioneToscanaREGIONE TOSCANA

     

     

     

    03 Maggio 2020

    IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

    Visti gli articoli 32 e 117, comma 3, della Costituzione;....

    .....

    ORDINA


    ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’articolo 3, comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, le seguenti misure di contenimento per tutti gli ambienti di lavoro esclusi quelli sanitari e i cantieri.
    Le presenti disposizioni si applicano anche a tutti gli uffici pubblici e privati, alle libere professioni e a tutti i lavoratori autonomi.
    Attività di monitoraggio della siero prevalenza Al fine di valutare le migliori azioni di prevenzione della diffusione del virusambienti di lavoro, il datore di lavoro dovrà assicurare la propria disponibilità a quando necessari, e informazioni ai dipendenti e collaboratori dell’azienda volontariamente sottoporsi allo screening sierologico, secondo le modalità definite Ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Toscana.

  • Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale_18 Aprile 2020

     

    Regione Toscana

    REGIONE TOSCANA

     

     

     

    Ordinanza del 18 aprile 2020 su misure di contenimento sulla diffusione del viru COVID-19 negli ambienti di lavoro

    Allegato1 - contenimento della diffusione del virusCOVID-19 negli ambienti di lavoro

     

    IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
    Visti gli articoli 32 e 117, comma 3, della Costituzione;
    Visto lo Statuto della Regione Toscana; ..........

    ORDINA

    ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanitàpubblica e dell’articolo 3, comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante “Misure urgentiper fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, le seguenti misure di contenimento pertutti gli ambienti di lavoro esclusi quelli sanitari, i cantieri e le aziende di tutti i servizi pubblicilocali, che hanno sempre assicurato lo svolgimento dei servizi applicando il Protocollo condivisodel 14 marzo 2020 richiamato in premessa.

    Attività di monitoraggio della siero prevalenza

    Al fine di valutare le migliori azioni di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 negliambienti di lavoro, il datore di lavoro dovrà assicurare la propria disponibilità a garantire spazi,quando necessari, e informazioni ai dipendenti e collaboratori dell’azienda che intendanovolontariamente sottoporsi allo screening sierologico, secondo le modalità definite dalle specificheOrdinanze del Presidente della Giunta della Regione Toscana.

  • Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale_22 Aprile 2020

    RegioneToscanaREGIONE TOSCANA

     

     

    ORDINANZA 40 del 22 aprile 2020

     COVID-19 - Disposizioni per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati.

     

    Disposizioni per la tutela della salute degli operatori (lavoratori dipendenti sia pubblici che privati, distaccati, autonomi, fornitori e subfornitori, noli a caldo ecc...) nei cantieri temporaneio mobili sia pubblici che privati

    Premessa

    Le presenti disposizioni si applicano a tutti i cantieri in corso, ai cantieri sospesi di cui sarà disposta lariapertura durante lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario, ai cantieri la cui consegna dei lavoriavverrà durante lo stato di emergenza.I cantieri in corso devono adeguarsi alle disposizioni di seguito indicate entro sette giorni dallapubblicazione della presente ordinanza, anche al fine di evitare l’interruzione dei lavori; i cantieri sospesi e icantieri la cui consegna dei lavori avverrà durante lo stato di emergenza si adeguano alle presentidisposizioni prima dell’apertura, al momento in cui sarà consentita la ripresa della relativa attività.

  • Protocollo condiviso

    Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure

    per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

    14 marzo 2020

     

    Oggi, sabato 14 marzo 2020, è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il  contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”. Il Protocollo è stato sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali. Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo.

    Premessa

    Il documento, tenuto conto di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro.

  • Protocollo condiviso - 6 aprile 2021

    6 aprile 2021
    Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto
    e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19
    negli ambienti di lavoro

     

    Premessa


    Il documento tiene conto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, già contenute nei Protocolli condivisi sottoscritti successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, in particolare il 14 marzo e il 24 aprile 2020, sviluppati anche con il contributo tecnico-scientifico dell’INAIL.
    Il presente Protocollo aggiorna tali misure tenuto conto dei vari provvedimenti adottati dal Governo e, da ultimo, del dPCM 2 marzo 2021, nonché di quanto emanato dal Ministero della salute. A tal fine, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro.

    La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.