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Interpello. Quesito sulla figura del preposto
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Interpello n. 5/ 2023
Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni.
Quesito sulla figura del preposto.
Seduta della Commissione del 23 novembre 2023.
La Camera di Commercio di Modena ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere
di questa Commissione in merito ai seguenti quesiti:
•Si chiede se l'obbligo di individuare il preposto sia sempre applicabile;
•Si chiede se piccole realtà aziendali dove il datore di lavoro sia anche il preposto debbano provvedere all'individuazione;
•Si chiede se tale figura possa coincidere con lo stesso datore di lavoro;
•Si chiede se debba essere comunque individuato un preposto qualora una attività lavorativa non abbia un lavoratore che sovraintende l'attività lavorativa di altri lavoratori;
Al riguardo, premesso che:
- l’articolo 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Definizioni”, al comma 1, lett. e), definisce il "preposto" come: “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”;
- l’articolo 18, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”, al comma 1, lett. b-bis), prevede che il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: “(...) individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”;
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TESTO UNICO
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TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106
Si rende disponibile la VERSIONE “Novembre 2023” del Decreto in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con l'aggiornamento alle ultime norme.
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Responsabilità Penale del RLS?
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Osservazioni e dibattito sulla sentenza della Cassazione Penale, Sez. 4, 25 settembre 2023, n. 38914
tratto da: Rivista Ambiente e Lavoro 2023
Come era prevedibile la sentenza della Cassazione penale n. 38914 del 25 settembre 2023 ha determinato l’avvio di un esteso dibattito che vede coinvolti in prima istanza proprio le figure che svolgono le attività di RLS e RLST.
Con questa nuova breve nota non propongo chiarimenti o interpretazioni ma tento di fare un primo punto sullo stato del dibattito.
Dopo le prime prese di posizione fortemente preoccupate per il contenuto della sentenza, per le implicazioni e le conseguenze che questo pronunciamento può determinare nel mondo degli RLS, un articolo di Rolando Dubini, avvocato esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ha evidenziato il doppio ruolo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza che in questa azienda è anche componente del consiglio di amministrazione.
Effettivamente nella sentenza di primo grado nei confronti di questo RLS si parlava espressamente della sussistenza della posizione di garanzia e, quindi, di “cooperazione colposa” con il datore di lavoro dell’azienda, in quanto rivestiva il ruolo di RLS ma anche quello di membro del consiglio di amministrazione dell’azienda.
Nella sentenza della Corte di Cassazione questo aspetto non appare mentre si parla espressamente di omissione da parte del RLS nell’esercizio delle attribuzioni previste dall’art. 50 del D.Lgs. 81/08.
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