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Marcatura del DPI
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In aggiunta della marcatura di conformità CE, il DPI dovrebbe essere contrassegnato con una marcatura di riconoscimento dove vengono indicati gli elementi necessari per il suo corretto utilizzo (ad esempio taglia o misura, modello, ecc.).
Se il DPI è prodotto utilizzando specifiche norme (comprese le norme armonizzate), gli elementi della marcatura devono essere quelli indicati nelle norme stesse.
Di seguito si ripora un esempio di marcatura per un indumento contro rischi chimici.
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INFORMATIVA: STRESS CORRELATO AL LAVORO
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STRESS CORRELATO AL LAVORO: INFORMATIVA RIVOLTA AI DATORI DI
LAVORO E ALLE FIGURE AZIENDALI DELLA PREVENZIONE
ll presente documento, prodotto dal Gruppo Tematico Regionale “Ergonomia e Stress Correlato al Lavoro”, contiene primi indirizzi finalizzati a richiamare l’attenzione delle aziende sulla necessità di una corretta gestione dei rischipsico-sociali e dello stress correlato al lavoro nei contesti produttivi, e videnziando, nel contempo, l’importanza di un aggiornamento della valutazione del rischio stress in conseguenza degli importanti cambiamenti sociali ed economici intervenuti con la pandemia da virus SARS CoV-2.
Tale invito viene proposto a tutte leaziende,qualoranonabbiano già provveduto all’aggiornamento a partire dall’anno 2022, anche indipendentemente dai casi indicati dall’art.29, comma 3 delD.Lgs. 81/2008 ( modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori o evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o verificarsi di infortuni significativi o evidenze derivanti dalla sorveglianza sanitaria).
A tal proposito, si ricorda che il Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzionene i luoghi di Lavoro nel documento “Indicazioni per la corretta gestione del rischio e per l’attività di vigilanza alla luce della lettera circolare del 18novembre 2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali” propone di ripetere periodicamente – indicativamente ogni 2 anni la valutazione del rischio stress correlato al lavoro anche in situazioni di rischio basso e assenza dei casi previsti dall’art. 29.
La motivazione di tale suggerimento, come sopra richiamato, deriva da alcune considerazioni sui mutamenti sociali ed economici intervenuti a seguito della pandemia e di altri eventi che si sono susseguiti, come la guerra in Europa, la crisi energetica da questa indotta con l’aumento dei costi delle materie prime e dei beni di consumo, l’acuirsi degli effetti dei cambiamenti climatici. Si tratta di fattori che, oltre ad alimentare l’insicurezza sociale e incrementare le disuguaglianze in termini di salute, possono avere determinato delle ripercussioni su molte realtà aziendali anche con effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori.
Si sottolinea, inoltre, come la pandemia abbia indubbiamente comportato significative modifiche nell’organizzazione del lavoro anche in relazione all’incremento dell’utilizzo di tecnologie informatiche (es. telelavoro, smart-working, incontri on-line da remoto, formazione attraverso webinar, ecc.).
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DIRETTIVA (UE) 2022/431
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DIRETTIVA (UE) 2022/431 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro
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(1) La direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha per oggetto la protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e la loro sicurezza derivanti dall’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni sul luogo di lavoro. Tale direttiva, grazie a un insieme di principi generali che consentono agli Stati membri di assicurare l’applicazione coerente delle prescrizioni minime, garantisce un livello coerente di protezione contro i rischi derivanti dall’esposizione professionale ad agenti cancerogeni e mutageni. Tali prescrizioni minime mirano a proteggere i lavoratori a livello di Unione. Gli Stati membri hanno facoltà di definire disposizioni più rigorose.
(2) Stabilendo prescrizioni minime per la protezione dei lavoratori in tutta l’Unione, la direttiva 2004/37/CE migliora la chiarezza e contribuisce a creare condizioni di concorrenza più eque per gli operatori economici dei settori che utilizzano sostanze che rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva, dimostrando in tal modo l’importanza dell’azione dell’Unione in questo settore.
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