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Cassazione Penale, Sez. 3, 01 marzo 2017, n. 10014 - Obbligo di verifica dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa affidataria sin dalla fase di progettazione dell’opera: responsabilità di un committente

 

Le misure generali di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, che implicano a norma dell’art. 15 d.lgs. 81/2008 la valutazione preventiva e l’eliminazione dei rischi in relazione ai lavori da eseguire, pongono a carico del committente, sin dalla fase di progettazione dell’opera e delle conseguenti scelte tecniche, specifiche cautele prescritte dall’art. 90, comma 9 del medesimo decreto, fra cui la verifica nell’ipotesi di cantieri temporanei dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa affidataria, la quale implica l’iscrizione di quest’ultima alla Camera di Commercio e l’autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore. Da ciò discende che non è affatto necessario il perfezionamento di un contratto di appalto, sia perché trattasi di adempimenti preliminari alla successiva fase della stipula, sia perché la norma in esame non contempla tale figura contrattuale - come si desume dal tenore letterale dello stesso art.90 che parla di "affidamento dei lavori" e che nella lettera c) del comma 9, contemplante a sua volta gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) e b), esclude espressamente la necessità del ricorso all’appalto - ben potendo la commissione esaurirsi in una mera prestazione d’opera, quale è certamente il sopralluogo sul tetto ai fini della verifica dei lavori necessari, alla quale devono comunque presiedere le cautele previste.


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Le malattie professionali delle lavoratrici nelle statistiche INAIL

In occasione dell’8 marzo l’INAIL ha presentato i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali delle lavoratrici.

Per quanto concerne gli infortuni riprendiamo i soli dati relativi agli infortuni in itinere in quanto confermano un dato che è emerso nelle indagini che abbiamo condotto in diversi settori lavorativi e cioè che vi è un rapporto fra questa tipologia di infortuni e sia l’organizzazione del lavoro sia la conciliazione fra lavoro di cura e lavoro retribuito.

Secondo l'Istat, nel 2015 le donne rappresentavano il 52% della popolazione italiana con più di 15 anni, ma solo il 42% del totale degli occupati. Dopo la diminuzione del numero delle lavoratrici registrato nel 2013 (-1% rispetto al 2012), nel 2015 è proseguito il trend in lieve aumento già rilevato nel 2014 (+0,6%), con un incremento dello 0,5% su una popolazione di lavoratrici quantificato in circa 9,4 milioni.

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Seminario

VALUTAZIONE DEI RISCHI E CARATTERISTICHE SOGGETTIVE

(età, genere, ecc.)

DVR caratteristiche soggettive età genere ecc. 22 MARZO 2017MERCOLEDÌ 22 MARZO 2017 Ore 9.00 – 13.00 MILANO – Viale Gabriele D’Annunzio 15

Come si sviluppa la valutazione dei rischi tenendo conto delle caratteristiche soggettive dei lavoratori come genere, età, provenienza? In altre parole, come si possono valutare le nocività ed organizzare il lavoro adattandolo alla persona?

Questa attenzione prevista dalla normativa e gli strumenti di prevenzione per gestirla sono ancora poco esplorati, ma è sempre più urgente trovare proposte concrete e prassi già sperimentate da diffondere.

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Cassazione Penale, Sez. 4, 29 dicembre 2016, n. 55180 - Lavori di rimozione dei pannelli solari e infortunio mortale.
Responsabilità del committente proprietario dell'appartamento


"In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente, anche in caso di affidamento dei lavori ad un'unica ditta appaltatrice, è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l'infortunio, sia per la scelta dell'impresa - essendo tenuto agli obblighi di verifica imposti dall'art. 3, comma ottavo, D. Lgs. 14 agosto 1996 n. 494 - sia in caso di omesso controllo all'adozione, da parte dell'appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (Sez.4, 9 febbraio 2016 n. 23171 Rv.266963).
Dal committente non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e l'andamento dei lavori, con la conseguenza che, ai fini della configurazione della sua responsabilità, occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto d'appalto, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo (Sez.3, 24 aprile 2016 n.35185, Rv 267744; Sez.4, 15 luglio 2015 n.44131, Rv 264974)."

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Cassazione Penale: Infortunio mortale per contatto con i cavi elettrici.
Responsabilità di un CSE o caso fortuito?

Cassazione Penale, Sez. 4, 15 dicembre 2016, n. 53308 -
Infortunio mortale per contatto con i cavi elettrici. Responsabilità di un CSE o caso fortuito?

 

La Suprema Corte in questa sentenza si è così espressa: "i giudici di merito hanno riconosciuto le lacune del piano di sicurezza e di coordinamento in fase esecutiva per non essere stato considerato il rischio interferenziale connesso alle lavorazioni in prossimità di linee elettriche, non già in relazione alla direttiva del responsabile della sicurezza che aveva previsto (relativamente alle linee ad alta tensione) il rispetto di una distanza di cinque metri nella lavorazione, quanto alle modalità di scarico, movimentazione e di stoccaggio del materiale rappresentato da tubi, affinchè fosse evitato il rischio di contatto con i cavi elettrici.
Va peraltro disatteso il motivo di ricorso che riconduce il determinismo dell'evento dannoso ad un fattore eccezionale e imprevedibile, rappresentato dalle condizioni morfologiche del terreno impregnato di acqua in prossimità dell'area abitualmente occupata per lo scarico, che impose che le operazioni avvenissero in area rialzata. Con motivazione del tutto coerente sotto il profilo logico giuridico i giudici di merito hanno riconosciuto al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione un particolare obbligo di vigilanza e di verifica in un momento topico della lavorazione, in coincidenza con la ripresa delle opere dopo una lunga pausa dettata, oltre che dalle festività, anche dalle avverse condizioni metereologiche maturate a ridosso della fine dell'anno.