Valutazione attuale: 5 / 5

Stella attivaStella attivaStella attivaStella attivaStella attiva
 

NOTA CGIL – CISL – UIL

Decreto Legge 69 “Decreto del Fare”  Roma, 28 giugno 2013

 

Il giorno 21 giugno 2013, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 (supplemento ordinario n. 50) il Decreto Legge n. 69, il cosiddetto “Decreto del Fare”.
In tale Decreto Legge, molti articoli (principalmente il n. 32, il n. 35, il n. 38 ed il n. 42) trattano materie riguardanti la Salute e Sicurezza dei lavoratori.
Il Governo ha deciso di procedere per Decreto nonostante come CGIL, CISL e UIL fossimo più volte intervenuti in forma ufficiale, sottolineando che problematiche di questa rilevanza non devono essere affrontate con tali modalità. Rileviamo come questo percorso porti a derive molto gravi e pericolose che rischiano di ridurre le tutele del lavoro su materie così delicate, in particolare in quei settori e contesti lavorativi a più alta esposizione ai rischi e già caratterizzati da un numero rilevante di infortuni gravi, mortali e di malattie professionali.


Tutto questo a conferma della pratica del confondere interventi di semplificazione burocratica con l’alleggerimento delle tutele in materia di prevenzione: il Governo dimostra di non porre la materia della salute e sicurezza sul lavoro in posizione prioritaria e di non impegnarsi concretamente per la riduzione degli eventi infortunistici e tecnopatici, così come il tendere alla garanzia di un'idonea e diffusa organizzazione del lavoro in tutti i contesti lavorativi.
Oltretutto il rifiuto ad un confronto preventivo con le Parti Sociali e soprattutto con le Organizzazioni sindacali (nonostante diverse norme richiedano decreti attuativi) porta al non rispettare le modalità fondamentali su cui il modello partecipativo e tripartito si basa e sul quale l’Europa ha inteso impostare l’impianto della tutela prevenzionale, a partire dalla direttiva quadro 89/391, dalla quale sono discesi tutti gli interventi normativi in materi di salute e sicurezza sul lavoro.
Analizzando nello specifico i punti più critici, evidenziamo qui di seguito alcune brevi considerazioni a supporto delle nostre posizioni:


Art. 32, comma 1, lettera a), DL. 69 del 21 giugno 2013 - Restringimento campo di applicazione del DUVRI (Modifiche art.26 commi 3, e 3bis del D. Lgs. 81/2008)
Diciamo NO all’eliminazione prevista del DUVRI, sostanzialmente, per i seguenti due motivi fondamentali:

  • le aziende si trovano a dover cambiare, ancora una volta, le modalità di adempimento, dopo aver iniziato a radicarsi l’utilizzo del documento unico di  valutazione dei rischi da interferenza nelle situazioni e condizioni delineate dall’attuale quadro normativo;
  • attuando quanto previsto dalle modifiche, si va ad effettuare di fatto una  concentrazione di responsabilità in un unico soggetto (tale “incaricato”), nei riguardi del quale la formazione e il consapevole esercizio del ruolo, non sarebbero garantiti da alcuna evidenza;

Art. 32, comma 1, lettera b), DL. 69 del 21 giugno 2013 - Restringimento campo di applicazione Procedure Standardizzate (Modifiche Art. 29 commi 5, 6 e 6 bis del D. Lgs. 81/2008)

Diciamo NO all'eliminazione di fatto delle Procedure Standardizzate, appena entrate in vigore (e frutto del lavoro congiunto tra le Parti sociali, le istituzioni, l’Inail e
le Regioni), per le piccole imprese definite “a basso rischio” (seppur da individuare mediante Decreto ministeriale). Tale disposizione farebbe fare un
passo indietro al nostro Paese, in un comparto come quello delle PMI, oltre a dover registrare la sanzione ricevuta dall'Europa proprio su questo punto;
Art. 32, comma 1, lettera h), DL. 69 del 21 giugno 2013 - Cantieri Temporanei e mobili (Modifiche al Capo I titolo IV del D. Lgs. 81/2008)

Diciamo NO alla sostanziale “semplificazione” del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e del Piano Operativo di Sicurezza (POS). In un settore a così alto rischio puntare ad eliminare informazioni comunque necessarie alla miglior conoscenza dei rischi e delle interferenze presenti nel cantiere, è quanto mai contrario a garantire la maggior tutela.

Art. 32, comma 1, lettere i, l, m, n), DL. 69 del 21 giugno 2013 – Notifiche (Modifiche agli Artt. 225, 240, 250, 277 del D. Lgs. 81/2008)
Diciamo NO all'abolizione dell'obbligo delle seguenti notifiche all’organo di vigilanza, a totale carico attualmente del committente dei lavori o del datore di lavoro e il
cui mancato adempimento costituisce reato penale:

  • superamento dei limiti di esposizione per gli agenti chimici pericolosi (articolo 225, comma 8 del D.Lgs.81/2008);
  • eventi imprevedibili di esposizione ad agenti cancerogeni e misure adottate per ridurre le conseguenze (articolo 240, comma 3 del D.Lgs.81/2008);
  • notifica preliminare prima dell’inizio dei lavori di rimozione o demolizione di materiali contenenti amianto (articolo 250, comma 1 del D.Lgs.81/2008);
  • dispersione nell’ambiente di agenti biologici pericolosi e misure adottate per ridurre le conseguenze (articolo 277, comma 2 del D.Lgs.81/2008).

La semplificazione riferita alle notifiche qui elencate, relative a situazioni ed eventi così di elevata concentrazione di rischio e la cui responsabilità è in capo al datore di lavoro, comporterebbe reali limitazioni all’accertamento di irregolarità e, pertanto, al diffondersi di condizioni di illecito. Non è chiaro infatti cosa succederebbe, ad esempio, in caso di omessa notifica, tenuto conto che la responsabilità rimarrebbe in capo al datore di lavoro.


Art. 32, comma 6 – lettera a) e b), DL. 69 del 21 giugno 2013 – Comunicazioni in caso di infortuni gravi o mortali (Abrogazione Art. 54 del Dpr.1124/65)
Diciamo NO all'abolizione dell'obbligo di comunicazione all'autorità giudiziaria e alle Asl all’INAIL degli infortuni gravi e mortali (facendolo permanere solo nei riguardi
dell’Inail).
In tal modo le Autorità di pubblica sicurezza dovranno farsi carico di procurarsi le informazioni e questo, oltre ad allungare i tempi, prevederebbe un’azione specifica per ciascun dato. In caso, difatti, di mancata attivazione da parte delle Autorità, queste rimarrebbero all’oscuro del fenomeno infortunistico relativo alle lesioni od omicidio colposi, con evidenti
conseguenze sul piano dell’eventuale accertamento di irregolarità.


Art. 35, Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata (Modifiche all’Art. 3 del D. Lgs. 81/2008)
Diciamo NO agli interventi previsti di “semplificazione” relative all’informazione, alla formazione e alla sorveglianza sanitaria per tutte le prestazioni lavorative di breve durata (che, a differenza dell’agricoltura, non hanno alcuna regolazione specifica). Difatti, indipendentemente dalla durata del lavoro, la formazione è fondamentale per permettere ai lavoratori di conoscere i rischi specifici dell’azienda cui va incontro e come affrontarli, non trascurando che ogni contesto lavorativo ha i propri rischi al di là dello svolgimento anche della stessa mansione e dello stesso comparto produttivo nella quale viene svolta.


Anzi è proprio nei lavori di breve durata, in cui viene a mancare l’esperienza e la conoscenza dell’azienda e dei suoi rischi. Inoltre la variabilità delle concrete condizioni di lavoro rende determinante che la sorveglianza sanitaria sia coerente con i reali rischi di esposizione.
Tenuto conto che il 21 agosto scadrà il tempo di vigenza del Decreto Legge n.69, ritenendo le modifiche previste, in materia antinfortunistica, in alcun caso accettabili, contiamo di mettere in atto un azione mirata che preveda interventi diretti sulle commissioni parlamentari, specificatamente coinvolte nei lavori sul testo, al fine di determinare la conclusione dell’iter legislativo con una eliminazione complessiva dei provvedimenti in tema.
In parallelo non dovranno mancare iniziative sindacali sul territorio che, seppur in un tempo dedicato alle ferie estive, rappresenteranno quei segnali importanti di attenzione al tema e dimostrazione dell’elevato e diffuso timore riferito alle conseguenze che le modifiche previste potrebbero concretamente determinare nei diversi contesti lavorativi, ripercuotendosi anche sull’occupazione.