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Responsabilità del committente per la mancata preliminare verifica della idoneità e delle capacità tecniche dell’appaltatore.

Cassazione Penale, Sez. 4, 14 maggio 2021, n. 18949

In questa sentenza la Corte di Cassazione ha ribadito «la responsabilità del committente, quale titolare ex lege di una autonoma posizione di garanzia, idonea a fondare la responsabilità per l’infortunio, sia per la scelta dell’impresa – essendo tenuto agli obblighi di verifica imposti dall’art. 3, comma ottavo, D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 – sia in caso di omesso controllo dell’adozione, da parte dell’appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (sez.4, 9.2.2016, Russo e altro, Rv.266963; 10.1.2018, Bozzi, Rv.272221) poiché l’obbligo di verifica di cui all’art. 90, lett. a), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non può risolversi nel solo controllo dell’iscrizione dell’appaltatore nel registro delle imprese, che integra un adempimento di carattere amministrativo (sez.4, 22.9.2020, Olivieri Gianfranco, Rv.280049)».

La Suprema Corte evidenzia inoltre che «la responsabilità del committente per la scelta dell’impresa non è esclusa dalla concorrente responsabilità dell’imprenditore per le scelte gestionali, atteso che la posizione di garanzia del committente, come evidenziato dalla giurisprudenza richiamata, viene in considerazione a monte, e cioè al momento in cui viene scelto il soggetto incaricato dell’esecuzione dell’opera e non viene esclusa o limitata dall’insipienza o dalla incapacità organizzativa o tecnica dell’imprenditore, che al contrario rappresentano la conferma dell’errore di scelta del committente».

 

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Fonte: www.italgiure.giustizia.it

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