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PRASSI INCAUTE E RESPONSABILITÀ DEI LAVORATORI

Sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Pen., Sez. IV, sent. del 3 aprile 2019, n. 20833)

Tratto: Rivista Ambiente e Lavoro (di Teresa Breschi)

Scopo del presente articolo è ricordare che anche in capo ai lavoratori sussistono obblighi e responsabilità in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il rapporto di dipendenza, infatti, prevede che il lavoratore svolga una prestazione che non si sostanzia solo in un dover rispettare le decisioni organizzative e
funzionali, ma anche in un’osservanza scrupolosa delle norme poste a tutela dell’incolumità fisica di tutti i dipendenti dell’azienda, anche mediante l’utilizzo degli strumenti e delle misure preventive messe a disposizione dall’azienda.
In particolare, l’art. 20 D.Lgs. 81/2008 stabilisce che ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

Nello specifico, i lavoratori, tra gli altri obblighi, devono: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale; c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.
Sulla base di quanto sopra definito, si può affermare che anche il lavoratore è garante della sicurezza in azienda. Il suo comportamento, unitamente all’impegno a rispettare le modalità di esercizio di lavoro,