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Misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.
Revoca della ordinanza n.38/2020 e nuove disposizioni

RegioneToscanaREGIONE TOSCANA

 

 

 

03 Maggio 2020

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 32 e 117, comma 3, della Costituzione; ....

.....

ORDINA


ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’articolo 3, comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, le seguenti misure di contenimento per tutti gli ambienti di lavoro esclusi quelli sanitari e i cantieri.
Le presenti disposizioni si applicano anche a tutti gli uffici pubblici e privati, alle libere professioni e a tutti i lavoratori autonomi.
Attività di monitoraggio della siero prevalenza Al fine di valutare le migliori azioni di prevenzione della diffusione del virus ambienti di lavoro, il datore di lavoro dovrà assicurare la propria disponibilità a quando necessari, e informazioni ai dipendenti e collaboratori dell’azienda volontariamente sottoporsi allo screening sierologico, secondo le modalità definite Ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Toscana.

 Gestione degli spazi e delle procedure di lavoro
1. Per lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa, sui mezzi pubblici è fatto obbligo di usare la mascherina ed è raccomandato l’uso di guanti protettivi monouso o la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l’utilizzo degli stessi. Ove possibile, è consigliato anche l’uso dei mezzi della mobilità sostenibile individuale o di coppia (bicicletta e mezzi elettrici). Nel caso dell’auto privata con due persone si raccomanda l’utilizzo della mascherina.

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