Responsabilità

  • Infortunio del lavoratore e responsabilità del direttore di stabilimento

     

    Infortunio durante lo spostamento di una barra di acciaio.
    Responsabilità del direttore di stabilimento per mancanza di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori.

    Cassazione Penale, Sez. 4, 15 aprile 2020, n. 12177

     

    In questa sentenza la Suprema Corte ha ricordato come si sia passati «A seguito dell'introduzione del d.lgs 626/94 e, poi, del T.U. 81/2008, dal principio "dell'ontologica irrilevanza della condotta colposa del lavoratore" al concetto di "area di rischio" che il datore di lavoro è chiamato a valutare in via preventiva, resta in ogni caso fermo il principio secondo cui non può esservi alcun esonero di responsabilità all'interno dell'area di rischio, nella quale si colloca l'obbligo datoriale di assicurare condizioni di sicurezza appropriate anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati del lavoratore». 

  • Infortunio e responsabilita' del proprietario del macchinario

    Cassazione Penale, Sez. 4, 15 settembre 2017, n. 42288 - Ribaltamento del cestello e caduta al suolo. Obblighi del proprietario del macchinario

     
    La responsabilità di chi ha costruito, installato, venduto o ceduto i macchinari concorre con quella dell'imprenditore che li ha messi in funzione.
     

    In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il proprietario del macchinario utilizzato ha l'obbligo di accertarsi che quest'ultimo sia sicuro e idoneo all'uso, rispondendo, in caso di omessa verifica, dei danni subiti dai lavoratori in conseguenza dei difetti dell'apparecchiatura, a prescindere dall'eventuale configurabilità di autonome, concorrenti responsabilità nei confronti del fabbricante o del fornitore.Qualora dunque venga posta a disposizione del lavoratore una macchina che, per vizi di costruzione, possa costituire fonte di danno alle persone, senza avere specificamente accertato che il costruttore abbia sottoposto l'apparecchiatura a tutti i controlli rilevanti per verificarne la resistenza e l'idoneità all'uso, non vale ad escludere la responsabilità del proprietario l'affidamento sull'osservanza, da parte del costruttore, delle regole della migliore tecnica.
    Dunque la responsabilità di chi ha costruito, installato, venduto o ceduto i macchinari concorre con quella dell'imprenditore che li ha messi in funzione. Nè la responsabilità viene meno qualora le autorità competenti al controllo abbiano ritenuto un macchinario, cui sono addetti lavoratori, conforme alla legge, in quanto il proprietario è autonomamente destinatario delle norme antinfortunistiche poste a tutela della sicurezza dei lavoratori e ha l'obbligo di osservarle indipendentemente dalle prescrizioni delle autorità di vigilanza.