formazione

  • Corsi OnLine

     Il documento della Regione Toscana entra sul tema:

     formazione e-learning  ed alcuni quesiti relativa alla formazione.

    “come la regione Toscana si è indirizzata relativamente alla validità dei corsi effettuati online (FAD) nel settore della sicurezza sui luoghi di lavoro. Un attestato ottenuto tramite corso online ha validità ai fini legali sia che si tratti di datore di lavoro/RSPP, RLS o lavoratori? E relativamente agli addetti alle emergenze (antincendio e primo soccorso)”?

    E per quanto riguarda gli aggiornamenti da effettuare con cadenza annuale o quinquennale, “sono accettati anche se effettuati mediante formazione a distanza”?

  • Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

     

    Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

    D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
    Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

     

    Comma 12.La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismiparitetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario dilavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

  • Formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

    Oggetto: Ore di frequenza obbligatoria per i partecipanti ai corsi di formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), di cui all’art. 37, co. 11, del d.lgs. n. 81/2008. Seduta dellaCommissione del 29 maggio 2023.

    Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

    La Regione autonoma della Sardegna – Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione, in merito:
    “all’obbligo di frequenza, per i partecipanti ai corsi di formazione per RLS, del 100% delle ore minime stabilite dall’art. 37 D.Lgs n. 81/08 c. 11: La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali” e, in particolare: “(...) se la frequenza al corso di formazione obbligatoria per RLS deve rispettare
    pedissequamente quanto previsto dalla norma senza ammettere alcuna assenza, o se, per similitudine con i corsi di formazione per altre figure della sicurezza, può essere ammessa l’assenza del 10% rispetto alla durata minima del corso di 32 ore stabilita dal d.lgs. n. 81/2008”.
    Al riguardo, premesso che:
    - l’articolo 37, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, al comma 1, prevede che: “Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza,
    anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

  • Infortunio e mancata formazione

    Infortunio e responsabilità datoriale per mancata formazione

    Sentenza Cassazione Penale, Sez. 4, n. 36882 del 11 settembre 2015


    Amputazione del braccio e responsabilità datoriale: se manca la formazione non ha nessuna efficacia causale il comportamento dell'infortunato che ha dato occasione all'evento

    Nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato oltre che dall'assenza o dall'inidoneità delle misure di prevenzione, anche dalla mancata formazione del dipendente, nessuna efficacia causale viene attribuita al comportamento del lavoratore infortunato,

  • Settore Agricolo: formazione e sorveglianza sanitaria

     Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013
    Semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo

    Il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali

    di concerto con
    Il Ministro della Salute
    e
    Il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

    VISTO l’articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, di seguito d.lgs. n. 81/2008, il quale dispone che in considerazione della specificità dell’attività esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali, si emanino disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi all’informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal decreto medesimo, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative del settore sul piano nazionale;

    CONSIDERATO lavviso comune stipulato in data 16 settembre 2011 dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative del settore sul piano nazionale;

    DECRETA