DPI

  • DPI validati

    Ultimo aggiornamento: 27aprile 2020

    EMERGENZA COVID19 - VALIDAZIONE STRAORDINARIA ART.15 COMMA 3 D.LGS 18/2020

    VALIDAZIONI CON ESITO POSITIVO

    La lista pubblicata è riferita esclusivamente ai singoli modelli di dpi validati in deroga dall’Inail sulla base della documentazione trasmessa dal produttore/importatore. Si precisa che la validazione in deroga dell’Inail è riferita esclusivamente ai singoli modelli di dpi considerati e non è estensibile in alcun modo all’intera produzione/importazione di altri modelli (anche della stessa serie) di dpi da parte delle aziende/ditte indicate. 

  • Marcatura del DPI

     

    In aggiunta della marcatura di conformità CE, il DPI dovrebbe essere contrassegnato con una marcatura di riconoscimento dove vengono indicati gli elementi necessari per il suo corretto utilizzo (ad esempio taglia o misura, modello, ecc.).

    Se il DPI è prodotto utilizzando specifiche norme (comprese le norme armonizzate), gli elementi della marcatura devono essere quelli indicati nelle norme stesse.

    Di seguito si ripora un esempio di marcatura per un indumento contro rischi chimici.Marcatura DPI

  • TITOLO III - ATTREZZATURE DI LAVORO - DPI

    USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

     

  • Ulteriori misure di protezione

    Art. 16 D.L. 17 marzo 2020, n. 18

    Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività

     73706 1

    L’art. 16 stabilisce che per i lavoratori che “..... nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall’articolo 34, comma3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9”.
    Il comma in questione, che riguarda segnatamente i lavoratori interessati dall’accordo fra Governo e parti sociali sulle misure di contenimento della diffusione del coronavirus in tutti i luoghi di lavoro, siglato il 14 marzo u.s., consente, ferma restando la fattispecie di cui all’art. 34, comma 3, del D.L. 9/2020, e ferme restando tutte le disposizioni in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, l’uso delle mascherine facciali allo scopo di proteggere i lavoratori contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute
    durante il lavoro. Si richiama l’attenzione sul fatto che il comma di cui trattasi va riferito esclusivamente a lavoratori che si trovano nello svolgimento della loro attività e che sono “oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro”.