Responsabilità del committente per la mancata preliminare verifica della idoneità e delle capacità tecniche dell’appaltatore.
Cassazione Penale, Sez. 4, 14 maggio 2021, n. 18949
In questa sentenza la Corte di Cassazione ha ribadito «la responsabilità del committente, quale titolare ex lege di una autonoma posizione di garanzia, idonea a fondare la responsabilità per l’infortunio, sia per la scelta dell’impresa – essendo tenuto agli obblighi di verifica imposti dall’art. 3, comma ottavo, D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 – sia in caso di omesso controllo dell’adozione, da parte dell’appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (sez.4, 9.2.2016, Russo e altro, Rv.266963; 10.1.2018, Bozzi, Rv.272221) poiché l’obbligo di verifica di cui all’art. 90, lett. a), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non può risolversi nel solo controllo dell’iscrizione dell’appaltatore nel registro delle imprese, che integra un adempimento di carattere amministrativo (sez.4, 22.9.2020, Olivieri Gianfranco, Rv.280049)».