appaltatrice

  • Appalto: obbligo di verifica dell'impresa affidataria

    Cassazione Penale, Sez. 3, 01 marzo 2017, n. 10014 - Obbligo di verifica dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa affidatariasin dalla fase di progettazione dell’opera: responsabilità di un committente

     

    Le misure generali di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, che implicano a norma dell’art. 15 d.lgs. 81/2008 la valutazione preventiva e l’eliminazione dei rischi in relazione ai lavori da eseguire, pongono a carico del committente, sin dalla fase di progettazione dell’opera e delle conseguenti scelte tecniche, specifiche cautele prescritte dall’art. 90, comma 9 del medesimo decreto, fra cui la verifica nell’ipotesi di cantieri temporanei dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa affidataria, la quale implica l’iscrizione di quest’ultima alla Camera di Commercio e l’autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore. Da ciò discende che non è affatto necessario il perfezionamento di un contratto di appalto, sia perché trattasi di adempimenti preliminari alla successiva fase della stipula, sia perché la norma in esame non contempla tale figura contrattuale - come si desume dal tenore letterale dello stesso art.90 che parla di "affidamento dei lavori" e che nella lettera c) del comma 9, contemplante a sua volta gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) e b), esclude espressamente la necessità del ricorso all’appalto - ben potendo la commissione esaurirsi in una mera prestazione d’opera, quale è certamente il sopralluogo sul tetto ai fini della verifica dei lavori necessari, alla quale devono comunque presiedere le cautele previste.


  • Sentenza: infortunio del lavoratore della ditta appaltatrice

    Cassazione Penale, Sez. 4, 28 novembre 2014, n. 49731

    Rischio di esplosione e infortunio del lavoratore della ditta appaltatrice: responsabilità dell'appaltante?

     

    Presidente D’Isa – Relatore Dell’Utri

    Fatto



    1. Con sentenza resa in data 1/6/2012, il Tribunale di Mantova ha condannato C.A. alla pena di due mesi di reclusione in relazione al reato di lesioni personali colpose commesso, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai danni del lavoratore B.R. , in (omissis) .
    All'imputato era stata originariamente contestata la violazione delle norme di colpa specifica espressamente richiamate nel capo d'imputazione, consistita nell'aver omesso, nella qualità di direttore in materia di sicurezza sul lavoro della società SOL s.p.a., di valutare il rischio di esplosione nella zona di deposito bombole da bonificare e di effettuare una corretta formazione del lavoratore, senza neppure provvedere ad impartire istruzioni scritte, con la conseguenza che il lavoratore B.R. , dipendente di una ditta appaltatrice, mentre si trovava in piedi sul bordo di un cestone al fine di effettuare un'operazione manuale di svuotamento della valvola di una bombola di acetilene vuota, veniva investito dalla fiammata provocata dall'esplosione del gas residuo contenuto all'interno della bombola, con la conseguente provocazione di lesioni da ustione che ne determinavano un'incapacità ad attendere le proprie occupazioni per una durata superiore a quaranta giorni.