caduta dall'alto

  • Caduta dalla scala durante un lavoro in quota “in nero”

    Cassazione Penale, Sez. 4, 21 giugno 2022, n. 23809Caduta dalla scala durante un lavoro in quota “in nero”. Definizione di “lavoratore”.

    Fonte: Olympus.uniurb

    La Corte d’appello ha confermato la sentenza del Tribunale con la quale l’imputato è stato condannato – nella qualità di datore di lavoro dell’infortunato – per il reato di cui all’art. 590, cod. pen. ai danni del predetto lavoratore, aggravato dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e, in particolare: dell’art. 18, comma 1, lett. f), d. lgs. n. 81 del 2008, non avendo fornito al lavoratore, impegnato su sua richiesta in un lavoro in quota, i mezzi di protezione adeguati rispetto alla prestazione lavorativa; dell’art. 18, comma 1, lett. g), stesso decreto, per non aver sottoposto il lavoratore a sorveglianza sanitaria; dell’art. 20, comma 2, lett. h), stesso decreto, per non avere formato il lavoratore. Nella specie, secondo l’editto accusatorio recepito dai giudici del merito, l’imputato aveva incaricato la persona offesa di eseguire “in nero” la rimozione di un pergolato antistante l’esercizio di ristorazione da lui stesso gestito, fornendogli all’uopo la scala dalla quale il lavoratore cadeva, mentre era intento nello svolgimento della mansione assegnatagli.

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